Il "vecchio" decreto 209/96 dedicava all'argomento l'art. 3, mentre non mi pare (ma posso sbagliare) che il nuovo 1333/08 se ne occupi.
Quanto al regolamento etichettatura (1169/11, ma anche 109/92) sul fatto che gli additivi (soli od in miscela) debbano essere qualitativamente dichiarati (fatti salvi i carry-over, purchè non allergenici) non ci piove, mentre direi che nulla obbliga l'OSA ad etichettarne le quantità.
Altro discorso se parliamo di prodotti destinati non al consumatore finale, ma all'utilizzatore industriale.
Come detto, il vecchio 209/96 era chiaro:
h) l'indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate relative alla composizione, per permettere all'acquirente di rispettare eventuali disposizioni che si applicano all'alimento.
Direi che si tratta di puro buon senso, assolutamente valido anche in assenza di analoghe indicazioni nel 1333/08. A parte ogni altra considerazione, è evidente che l'utilizzatore (o almeno l'utilizzatore onesto e competente!) deve conoscereciò che acquista (quali e quanti additivi, supporti, solventi, ecc.). Aggiungo che, se anche ciò non fosse oggetto di obblighi normativi, il produttore può pretendere dai suoi fornitori tutte le informazioni che ritiene utili.
Spero di aver chiarito i dubbi di trentino, al quale contraccambio gli auguri, che estendo a tutti i taffnauti.
alf
Quanto al regolamento etichettatura (1169/11, ma anche 109/92) sul fatto che gli additivi (soli od in miscela) debbano essere qualitativamente dichiarati (fatti salvi i carry-over, purchè non allergenici) non ci piove, mentre direi che nulla obbliga l'OSA ad etichettarne le quantità.
Altro discorso se parliamo di prodotti destinati non al consumatore finale, ma all'utilizzatore industriale.
Come detto, il vecchio 209/96 era chiaro:
h) l'indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate relative alla composizione, per permettere all'acquirente di rispettare eventuali disposizioni che si applicano all'alimento.
Direi che si tratta di puro buon senso, assolutamente valido anche in assenza di analoghe indicazioni nel 1333/08. A parte ogni altra considerazione, è evidente che l'utilizzatore (o almeno l'utilizzatore onesto e competente!) deve conoscereciò che acquista (quali e quanti additivi, supporti, solventi, ecc.). Aggiungo che, se anche ciò non fosse oggetto di obblighi normativi, il produttore può pretendere dai suoi fornitori tutte le informazioni che ritiene utili.
Spero di aver chiarito i dubbi di trentino, al quale contraccambio gli auguri, che estendo a tutti i taffnauti.
alf