Denominazione di vendita: pasta di farro o specialità?

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Oggetto:

Ciao a tutti.

Secondo voi è corretto utilizzare nell'etichettatura la denominazione di vendita: "Pasta di farro"? Sbaglio o il termine Pasta è riservato alle categorie previste dal DPR 187/2001 Art. 6 par. 2? Pasta di semola di grano duro, Pasta di semolato di grano duro, Pasta di semola integrale di grano duro!!!

Qualcuno ha notizie in merito (qualche sentenza magari)?

Grazie


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Oggetto: Denominazione di vendita: pasta di farro o specialità?
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao marco79,

navigando sull'argomento, ho trovato questa informazione: http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/pasta-alimentare-la-lavorazione-determina-liva-agevolata

Le norme alimentari e fiscali si fanno concorrenza!

 


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Oggetto:

Ciao marco79,

poni un quesito che già abbiamo cercato di affrontare in questa discussione, ma che poi è morto lì poichè non avevo trovato le fonti che cercavo. Adesso ho intenzione di capirci meglio una volta per tutte e forse ho trovato chi può darmi una mano a districare la questione, abbi pazienza qualche giorno e spero di riuscire ad avere novità.

Alfredo


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Oggetto:

 La normativa alimentare prevede alcuni termini il cui uso è “riservato” e non necessita di ulteriori specificazioni. Ad esempio:

Con la sola parola "latte" deve intendersi il latte proveniente dalla vacca. Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale che lo fornisce, così per esempio "latte di capra", "latte di asina", ecc.” (RD 994/29)

 E' di tutta evidenza che tra questi termini non può annoverarsi il termine “pasta”.

In generale, tale termine fa riferimento allo stato fisico di alcune sostnze alimentari (pasta di acciughe, di mandorle, ecc.).

Venendo all'argomento in oggetto, all'interno del citato DPR 187/01 non ricorre mai la frase “il termine pasta è riservato...”, né potrebbe essere altrimenti, dato che tale termine, in questo contesto, indica non già un prodotto, bensì una categoria, quella che va sotto il nome di “paste alimentari”.

Come si può verificare, infatti, nel citato DPR non si parla solo di “pasta … di grano duro”, ma anche di “pasta all'uovo”, “pasta fresca”, …

 D'altro canto, a quale categoria merceologica dovrebbero appartenere spaghetti, fusilli, rigatoni, … ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati a partire da farine di mais, miglio, riso, farro, … se non a quella delle paste alimentari?


 


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Oggetto:

Allora sono riuscito forse a capire meglio la questione. Diciamo che la confusione è data dal classico modo italiano di affrontare le cose. Comunque per farla breve bisogna prendere come riferimento la risoluzione 89/E del 2005 dell'Agenzia delle entrate dove all'inizio viene affermato che: "Preliminarmente, si osserva che ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, di modifica della legge 4 luglio 1967, n. 580, possono essere denominati “pasta”, ai fini della commercializzazione, esclusivamente i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento degli impasti preparati con semola di grano duro ed acqua, con semolato di grano duro, con semola integrale di grano duro ed acqua.

Ma poi visto il parere dell'Agenzia delle dogane, etc. etc. viene coniata la denominazione: "pasta a base di amido di mais e fecola di patate". Ora vista questa risoluzione e quanto riportato anche nel registro nazionale degli alimenti senza glutine, appare poco difendibile l'esclusività del termine "pasta" per i prodotti ottenuti utilizzando grano duro, anche perchè questo, come dice giustamente alf, non è previsto dalla normativa alimentare come termine riservato.

La stessa risoluzione riporta anche altre denominazioni: "pasta a base di mais, di riso e di mais-riso e a quelle a base di farina di farro e di semola di kamut".

Nel caso specifico oggetto di questa discussione quindi secondo me la denominazione corretto dovrebbe essere:

"pasta a base di farina di farro"

Ciao

Alfredo


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Oggetto:

Il dubbio è nato da una vicenda che ha coinvolto un pastificio marchigiano (provincia di Urbino). Ormai è evento datato in quanto risale ai primi anni '80. Il pastificio infatti era stato oggetto di contestazione da parte dei NAS per aver prodotto un alimento (simile alla pasta) con semola integrale. Non era stata ancora emanata l'attuale normativa 187/01 e furono assolti in quanto non era stato utilizzato il termine pasta nella denominazione di vendita (denominato alimento integrale).

Tuttavia, anche leggendo la sentenza della corte del 14/07/1988, concordo con la vostra (Alfclerici e Alfredo) tesi.

Grazie per la partecipazione e...alla prossima.

Marco


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Oggetto:

Ciao Marco,

per cortesia potresti allegare la sentenza?

grazie.

Alfredo


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Oggetto:

Alcune mie considerazioni leggendo il testo del DPR 187/2001, che mi piacerebbe confrontare con il parere di alfclerici:

1. Il capo II è denominato "Pasta" così come l'art. 6, questo fa presumere una volontà di voler regolamentare l'utilizzo di questo termine;

2. Art. 6 comma 3: "La pasta destinata al commercio è prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti", questo farebbe intendere che la pasta possa essere soltanto prodotta utilizzando semola di grano duro, semolato o semola integrale.

3. Art. 11 Divieti: "....è vietato vendere o detenere per vendere,..., pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite nel presente regolamento".

Ora alla luce di tutto questo sicuramente il Legislatore voleva regolamentare il settore della pasta che all'epoca veniva prodotta esclusivamente partendo dal fumento come materia prima. Oggi con le evoluzioni del mercato e tecnologiche questa tipologia di prodotto può essere fatto da anche molte altre materie prime (mais, farro etc.) e quindi sarebbe a mio parere necessario un'aggiornamento della Legge, fino a quando ciò non avverrà ci potrebbero essere delle contestazioni nell'utilizzo del termine "Pasta".

Cosa ne pensate?

Alfredo


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Oggetto:

 1. Il capo II si occupa di Pasta, quindi come altro si dovrebbe chiamare? Magari sarebbe stato meglio chiamarlo “Paste alimentari” o almeno “Paste”, ma non direi proprio che il legislatore abbia voluto regolamentare l'uso del termine, bensì le caratteristiche dei vari prodotti. In caso contrario, come avviene usualmente, sarebbe bastato scrivere “il termine pasta è riservato...”. Come ho già scritto, nell'articolato non compare non solo tale frase, ma neppure il termine “riservato”.

 2. La mia convinzione è che l'articolo 6 abbia una sola funzione: quella di dire ai produttori (italiani) non solo che la pasta (di grano duro) si fa col grano duro (tautologico), ma che non si deve usare nessun altro prodotto che possa portare ad ottenere qualcosa di analogo:  punto e basta!

Si tratta di un bell'esempio di “protezionismo alla rovescia”: segnalo, a questo proposito, un interessante documento ( cfr. pag. 4 e seguenti).

Tra l'altro, nel testo si fa riferimento ad una interessante sentenza relativa alla produzione di pasta di segale e ad un'altra concernente pasta con farina integrale.

Non è peraltro la prima volta in cui si tenta di “proteggere” qualcuno a scapito di qualcun'altro (si veda, ad esempio la penosa vicenda dell'aranciata senza arance).

 3. Valgono le stesse riflessioni del punto precedente: deterrente per i produttori italiani.

 Ciò detto, sono d'accordo con Alfredo sul fatto che l'evoluzione del mercato imponga un'aggiornamento della normativa.

 saluti 

alf


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Oggetto:

Ho letto i documenti molto interessanti postati da alfclerici. Da quanto ho capito, e qui chiedo ovviamente conferma, l'orientamento giurisprudenziale sulla questione è passato, grazie alla corte di giustizia europea, da una fase di protezionismo della norma (sentenze sulla pasta di segale e farina integrale dove la corte costiruzionale aveva giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale della Legge 580/1967) ad una fase di applicazione del principio di uguaglianza ed apertura dei mercati.

A fronte di questo quindi risulta ancora più chiara la necessità di modificare tale Legge al fine di adeguarla agli ultimi orientamenti della giusrisprudenza e dei mercati.

Alfredo


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