Allora sono riuscito forse a capire meglio la questione. Diciamo che la confusione è data dal classico modo italiano di affrontare le cose. Comunque per farla breve bisogna prendere come riferimento la risoluzione 89/E del 2005 dell'Agenzia delle entrate dove all'inizio viene affermato che: "Preliminarmente, si osserva che ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, di modifica della legge 4 luglio 1967, n. 580, possono essere denominati “pasta”, ai fini della commercializzazione, esclusivamente i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento degli impasti preparati con semola di grano duro ed acqua, con semolato di grano duro, con semola integrale di grano duro ed acqua.
Ma poi visto il parere dell'Agenzia delle dogane, etc. etc. viene coniata la denominazione: "pasta a base di amido di mais e fecola di patate". Ora vista questa risoluzione e quanto riportato anche nel registro nazionale degli alimenti senza glutine, appare poco difendibile l'esclusività del termine "pasta" per i prodotti ottenuti utilizzando grano duro, anche perchè questo, come dice giustamente alf, non è previsto dalla normativa alimentare come termine riservato.
La stessa risoluzione riporta anche altre denominazioni: "pasta a base di mais, di riso e di mais-riso e a quelle a base di farina di farro e di semola di kamut".
Nel caso specifico oggetto di questa discussione quindi secondo me la denominazione corretto dovrebbe essere:
"pasta a base di farina di farro"
Ciao
Alfredo