Cominciamo col chiarire che l'1169/11 non ci aiuta: l'articolo 19 parla, tra l'altro, di formaggi, ma non trovo niente di utile al nostro caso.
Veniamo ai formaggi fusi.
L'unico testo di riferimento che ho trovato (se qualcuno trova altro, ce lo faccia sapere) è questo.
Cito:
L’espressione «formaggio fuso» è riservata al prodotto della fusione di un formaggio o di una mescolanza di formaggi con eventuale aggiunta di altri prodotti del latte, compresi il latte in polvere, la caseina o concentrato di siero di latte, con o senza addizione di sali minerali, spezie e aromi ovvero, laddove è autorizzata dalla legislazione nazionale, con eventuale aggiunta di vitamine; possono essere parimente aggiunti sali dissolventi ed emulsionanti, in una proporzione non superiore al 3 per cento del peso totale.
La frase “con eventuale aggiunta...” mi induce a ritenere che il principale componente di questi prodotti deve essere, comunque, formaggio (quindi né burro, né acqua, né grassi vegetali,...): per questo motivo avrei fortissimi dubbi sulla liceità di impiegare la denominazione “formaggio fuso” (in effetti, come tu hai scritto, si tratta proprio di un “preparato alimentare per pizze e toast” e nulla più.).
A maggior ragione lascerei proprio perdere il “tipo edamer”. A parte gli eventuali vincoli connessi all'uso di denominazioni tradizionali (l'EDAMMER è pure DOP!), la voce “formaggi fusi” compare immediatamente prima di sali di fusione: insomma, quanto EDAMER c'è (ammesso che ce ne sia)?
Buon lavoro
alf