Buongiorno a tutti, volevo sapere se è possibile apporre la dicitura "formaggio filante tipo edamer", in un prodotto che altro non è che un preparato alimentare per pizze e toast.
Grazie in anticipo
Buongiorno a tutti, volevo sapere se è possibile apporre la dicitura "formaggio filante tipo edamer", in un prodotto che altro non è che un preparato alimentare per pizze e toast.
Grazie in anticipo
Qual è l'elenco degli ingredienti?
Colgo l'occasione per riproporre la questione di denominazioni geografiche abitualmente usate per formaggi e salumi prodotti al di fuori delle zone richiamata, denominazioni spesso ammorbidite con il termine tipo....
Esempi: napoli, milano, ungherese, lyoner, cracovia, edammer (questa è DOP !) ...
Come sono da considerare alla luce del RegUE 1169/2011?
Precedente discussione:
https://www.taff.biz/legislazione-alimentare/883-5-salumi-con-denominazioni-geografiche/1/M3167
L'elenco degli ingredienti è: burro, cagliata, acqua, grassi vegetali, formaggi fusi, sali di fusione.
Da quello che ho potuto capire dal Reg. 1169/11, visto l'utilizzo di formaggi fusi, posso indicare in etichetta la dicitura: "formaggio filante tipo edamer".
Grazie in anticipo
Puoi citare o indicare dove nel RegUE 1169/2011?
Cominciamo col chiarire che l'1169/11 non ci aiuta: l'articolo 19 parla, tra l'altro, di formaggi, ma non trovo niente di utile al nostro caso. Veniamo ai formaggi fusi. L'unico testo di riferimento che ho trovato (se qualcuno trova altro, ce lo faccia sapere) è questo. Cito: L’espressione «formaggio fuso» è riservata al prodotto della fusione di un formaggio o di una mescolanza di formaggi con eventuale aggiunta di altri prodotti del latte, compresi il latte in polvere, la caseina o concentrato di siero di latte, con o senza addizione di sali minerali, spezie e aromi ovvero, laddove è autorizzata dalla legislazione nazionale, con eventuale aggiunta di vitamine; possono essere parimente aggiunti sali dissolventi ed emulsionanti, in una proporzione non superiore al 3 per cento del peso totale. La frase “con eventuale aggiunta...” mi induce a ritenere che il principale componente di questi prodotti deve essere, comunque, formaggio (quindi né burro, né acqua, né grassi vegetali,...): per questo motivo avrei fortissimi dubbi sulla liceità di impiegare la denominazione “formaggio fuso” (in effetti, come tu hai scritto, si tratta proprio di un “preparato alimentare per pizze e toast” e nulla più.). A maggior ragione lascerei proprio perdere il “tipo edamer”. A parte gli eventuali vincoli connessi all'uso di denominazioni tradizionali (l'EDAMMER è pure DOP!), la voce “formaggi fusi” compare immediatamente prima di sali di fusione: insomma, quanto EDAMER c'è (ammesso che ce ne sia)? Buon lavoro alf
Buongiorno. Mi inserisco nella discussione perchè mi si presenta un problema quasi analogo. In una Azienda la cagliata acquistata(così viene commercializzata) viene trattata a caldo con un determinato tipo di formaggio,ottenendosi "blocchi" di prodotto che l'Azienda vorrebbe denominare "formaggio"(ingredienti :latte ,sale,caglio). Non vengono utilizzati sali o altri coadiuvantiadditivi.La scheda tecnica riporta,correttamente, le materie prime di partenza(cagliata e formaggio ....). Cosa ne pensate? Si può chiamarlo semplicemente "formaggio" o devo necessariamente abbinargli anche l'aggettivo " fuso". Grazie e un saluto a tutti. Longobardo
Non capisco cosa voglia dire trattata a caldo, comunque, rifacendomi al mio precedente intervento, direi "formaggio fuso" , se non altro per rispetto del consumatore.
saluti
alf
Con "trattamento a caldo"volevo intendere il passaggio della miscela di formaggi attraverso prima un impianto di trattamento termico con solo vapore( intorno ai 90°) poi in un secondo impianto di raffreddamento e trattamento sotto vuoto per il controllo dell'umidità finale. Riconosco che se ci si attiene a quanto riportato nella Convenzione di Stresa la preparazione di cui ho parlato risulta essere un formaggio fuso anche se non sono tati utilizzati i "classici" sali di fusione o similari additivi. Ritengo,comunque,che dovrebbe esserci una certa differenza tra un formaggio"fuso" con l'utilizzo del solo vapore(in quel caso) e quello nel quale la tecnologia impiega sali al di la dell'obbligo,nel secondo caso,di doverli dichiarare in etichetta. Peccato che non esista un'altra definizione(legale)del termine "formaggio fuso". Grazie per la risposta. Cordiali saluti. Longobardo
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