Con "trattamento a caldo"volevo intendere il passaggio della miscela di formaggi attraverso prima un impianto di trattamento termico con solo vapore( intorno ai 90°) poi in un secondo impianto di raffreddamento e trattamento sotto vuoto per il controllo dell'umidità finale.
Riconosco che se ci si attiene a quanto riportato nella Convenzione di Stresa la preparazione di cui ho parlato risulta essere un formaggio fuso anche se non sono tati utilizzati i "classici" sali di fusione o similari additivi. Ritengo,comunque,che dovrebbe esserci una certa differenza tra un formaggio"fuso" con l'utilizzo del solo vapore(in quel caso) e quello nel quale la tecnologia impiega sali al di la dell'obbligo,nel secondo caso,di doverli dichiarare in etichetta.
Peccato che non esista un'altra definizione(legale)del termine "formaggio fuso".
Grazie per la risposta.
Cordiali saluti.
Longobardo