L'esempio riportato da simisimi non è regolare sia rispetto alla "vecchia" sia alla "nuova" norma.
A parte l'obbligo di indicare in chiaro il luogo di produzione, come previsto dal 109/92 (fatte salve le eventuali eccezioni, ma non è questo il punto), entrambi i testi parlano di "indirizzo", quindi non è sufficiente l'indicazione del solo marchio/ragione sociale.
buona domenica
alf