Aranciate e disinformazione

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Aranciate e disinformazione --> M4543

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Aranciate e disinformazione. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Aranciate e disinformazione

La faccenda è ancora più confusa di quanto pensassi.

Ho recuperato il testo del DDL :

ART. 1. (Modifiche alla legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia).

1. All’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, le parole: « non possono essere colorate se non contengono anche » sono sostituite dalle seguenti: « devono contenere » e le parole: « al 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 16 per cento ».

Il citato articolo diverrebbe, quindi:

Le bevande analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 16 per cento.

Di aranciate si parla, invece, all'art. 2:

ART. 2. (Contenuto delle bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719).

1. Le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

(A proposito di disinformazione: date un'occhiata alle notizie disponibili in rete e verificate quante riportano esattamente le cose.)

Questo è quanto.

Si è voluto rimettere perversamente mano anche alle bevande di fantasia, rafforzandone l'impraticabilità per i produttori nazionali.

Sarà interessante seguirne gli sviluppi, ricordando quanto si scrisse (prima della retromarcia) a commento della Comunitaria 2007:

L'articolo 9(della Comunitaria)contiene l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286 recante "Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia". Il suddetto articolo prevede il divieto di impiego di coloranti per alcune tipologie di bevande; esso risulta in contrasto con le disposizioni comunitarie in materia di additivi e coloranti, .... Tale disposizione, non essendo stata abrogata esplicitamente da una norma di rango primario, determina: una ingiustificata discriminazione per i produttori nazionali rispetto agli operatori degli altri Paesi; un freno alla competitività delle imprese italiane, nonché confusione degli organi di vigilanza e conseguenti difficoltà ed oneri sulle imprese.”



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

analcolico, legge, bevande, colorante, frutta, abrogazione, aranciata, aroma, paste, additivi

Discussioni correlate (versione beta)








IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.