A mio avviso, quanto indicato all'art. 12 (da leggere con attenzione) del citato DPR 187/01, ti svincola dal rispetto degli articoli precedenti, palesemente scritti ad uso e consumo dei produttori italiani.
Direi, quindi, che puoi scegliere la denominazione che meglio descrive il prodotto, tenendo conto, essenzialmente, delle caratteristiche dei mercati esteri cui è destinato.
Ad ulteriore garanzia, dato che devi inviare “preventivamente, a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale siano indicate le merci ed il quantitativo da produrre, i requisiti di difformità dalle norme del presente regolamento, la quantità, il tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare, la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima, nonché il Paese di destinazione finale”, se ci fosse qualcosa che non va, te lo dovrebbero far sapere...
ciao
alf