Etichettatura: Maltodestrine da mais OGM

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Oggetto:

Secondo voi sono da dichiarare come OGM, all'interno della mia lista ingredienti?

A me sembra una fesseria, come è possibile discriminarle da altre maltodestrine?


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Oggetto: Etichettatura: Maltodestrine da mais OGM
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

La questione non sta nel fatto che tali maltodestrine siano o non siano diverse da quelle di origine non OGM, quanto se esse (vista la loro origine) possano veicolare materiale OGM (geni o relative sostanze proteiche).


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Oggetto:

Ok, quindi, la maltodestrina cosa potrebbe veicolare? Immagino sia purificata


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Oggetto:

Cosa dice nel merito la scheda tecnica?


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Oggetto:

Cosa dice nel merito l'etichetta?


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Oggetto:

La richiesta di trentino è quanto mai opportuna, tenendo conto delle prescrizioni normative che regolano la materia (reg. 1830/03).

In particolare, è importante stabilire a quale definizione corrisponde il prodotto in questione?

1) "organismo geneticamente modificato" o "OGM", un organismo geneticamente modificato così come definito all'art. 2, paragr. 2, della Dir. 2001/18/CE, ad esclusione degli organismi ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato IB della stessa direttiva;

2) "ottenuto da OGM", derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

Ciò è fondamentale in quanto la norma prevede differenti comportamenti:

Art. 4 Disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (definizione 1)

A. TRACCIABILITÀ

1. Nella prima fase dell'immissione in commercio di un prodotto contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci sfuse, gli operatori assicurano la trasmissione per iscritto all'operatore che riceve il prodotto delle seguenti informazioni:

a) indicazione che il prodotto contiene OGM o è da essi costituito;

b) indicazione degli identificatori unici assegnati ai sensi dell'art. 8 a detti OGM.

2. In tutte le fasi successive dell'immissione in commercio dei prodotti di cui al paragr. 1,gli operatori assicurano la trasmissione per iscritto agli operatori che ricevono detti prodotti di tutte le informazioni loro pervenute conformemente al paragrafo 1.

...

B. ETICHETTATURA

6. Per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti gli operatori provvedono:

a) per i prodotti preconfezionati contenenti OGM o da essi costituiti, a far figurare sull'etichetta la seguente dicitura "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati" o "Questo prodotto contiene [nome dell'organismo (degli organismi)] geneticamente modificato(a)".

b) per i prodotti non preconfezionati offerti al consumatore finale, a far figurare sul prodotto, o in connessione con l'esposizione dello stesso, la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati", o "Questo prodotto contiene [nome dell'organismo (degli organismi)] geneticamente modificato(a)".

Art. 5 Disposizioni in materia di tracciabilità dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM (definizione 2)

1. Gli operatori che immettono in commercio prodotti ottenuti da OGM sono tenuti a trasmettere per iscritto all'operatore che li riceve le seguenti informazioni:

a) indicazione di ciascuno degli ingredienti dell'alimento ottenuti da OGM;

b) indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM;

c) nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione del fatto che il prodotto è stato ottenuto da OGM.


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Oggetto:

al momento non ho l'etichetta sottomano. Tale indicazione è inclusa in una scheda tecnica di un "ingrediente composto" destinato ad un'azienda che produce additivi e ingredienti per l'industria alimentare.

La mia domanda non voleva tanto entrare nello specifico normativo (mi pare di capire che l'indicazione sia necessaria), ma nel "senso" che tale indicazione ha.

Stiamo parlando di uno zucchero, quindi non vi è presenza di materiale genetico nè proteico.

Insomma questa molecola è identica ad una derivante da mais non OGM e identica ad una derivante da un'ipotetica sintesi chimica.

Pertanto che funzione ha l'informazione "da mais OGM" essendo questa indistinguibile da altre?

Ho sbagliato qualcosa nel mio discorso? l'indicazione è necessaria perchè in realtà la mia maltodestrina non è considerabile pura al 100%?


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Oggetto:

Suppongo che se la scheda tecnica contiene questa menzione i casi sono due:

- il produttore non si è preso il disturbo di indagare il prodotto per la presenza di materiale OGM

- il produttore ha indagato il prodotto per la presenza di materiale OGM con risultato di positività.


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Oggetto:

Come ho cercato di illustrare, l'indicazione “da OGM” è utilizzata unicamente per assicurare la tracciabilità del prodotto nel passaggio da un OSA all'altro (l'art. 5 infatti, non usa il termine etichettatura, bensì, più appropriatamente, di trasmissione per iscritto dell'informazione).

Quindi non è prevista alcuna indicazione sull'etichetta del prodotto finito, in quanto non vi è nulla da comunicare al consumatore, dato che, per definizione, i prodotti “da OGM” NON CONTENGONO OGM.

Se ci sono ancora dubbi, parliamone.


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Oggetto:

L'argomento etichettatura deve essere considerato alla luce del Reg.CE 1829/2003, artt. da 12 a  14.


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Parole chiave (versione beta)

prodotto, etichetta, consumatore, tracciabilita, mais, scheda tecnica, alimenti, ingrediente, elenco ingredienti, origine, additivi, preconfezionato, operatore settore alimentare, certificazione, industria alimentare, proteico, produzione, zucchero, materia prima, scienze tecnologie alimentari, proteine, fragola, esposizione

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