Prima di rispondere, permettetemi un'osservazione di carattere generale.
“Durante una visita ispettiva degli ispettori mi hanno contestato che non posso...”
A quanto pare, l'ispettore non si è premurato di precisare a fronte di quale norma, disposizione, legge, ecc.: tale malvezzo, stando a molte segnalazioni presenti in TAFF, è alquanto diffuso.
Scusate, ma così sono capaci tutti!
Cari taffnauti, è vostro preciso diritto pretendere una risposta completa, altrimenti come potete porre rimedio (o, se del caso, contestare la contestazione?).
Venendo al punto.
Il riconfezionamento dei prodotti che vantano attestazioni di specificità deve essere preventivamente autorizzato dai rispettivi Organismi di controllo riconosciuti (Consorzi di Tutela).
Leggo in questo interessante documento:
Un altro aspetto relativo all' informazione del consumatore è quello della tutela dei prodotti alimentari tipici ai quali è stata riconosciuta la DOP o la IGP. Nel momento in cui questi prodotti vengono posti in vendita previo porzionamento, in assenza dell' acquirente, come prodotti preincartati (sempre che non vi sia l' obbligo del confezionamento all' origine) , essi possono pregiarsi della denominazione legale solo se rispondono a precise disposizioni e tecniche di produzione definite da organi di vigilanza riconosciuti dall'amministrazione pubblica (circ. Min. Att. Produttive n. 167 del 2. 8. 2001)
e ancora:
Il condizionamento del prodotto GRANA PADANO D.O.P., inteso come qualsivoglia tipologia e pezzatura – sia in porzioni che grattugiato, sia munita che priva di crosta (scalzo) - con impiego della Denominazione di Origine Protetta e del logo che la contraddistingue, può avvenire unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di Tutela, soggetto riconosciuto e incaricato a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
…
Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sarà necessario il preventivo nulla osta da parte dell’Organismo di controllo incaricato, a seguito degli opportuni accertamenti da quest’ultimo effettuati presso la ditta richiedente.
7.3. ECCEZIONI
L’autorizzazione al confezionamento non è richiesta nel solo caso del cosiddetto “preincartato”, ossia il prodotto che venga posto sottovuoto contestualmente alla vendita a richiesta del cliente.
I testi citati mi offrono, ancora una volta (ma lo ritengo necessario, dato che se ne parla continuamente in TAFF) tornare sull'argomento “prodotto preincartato/prodotto preconfezionato”.
Il succitato punto 7.3 parla, effettivamente, di “preincartato”, in quanto è presente il requisito fondamentale della richiesta del cliente (l'argomento è, spero, sviscerato qui).
Al contrario, i prodotti posti in vendita previo porzionamento, in assenza dell' acquirente, come prodotti preincartati (cioè quelli di cui parla alessa) sono da considerare, a tutti gli effetti, PRODOTTI PRECONFEZIONATI.
Ecco un'altra eloquente sentenza ad hoc (le aggiunte in parentesi quadra sono mie):
...la Polizia Municipale aveva accertato che nel supermercato in questione erano stati posti in vendita degli alimenti senza indicazione della data di scadenza, o del termine minimo di conservazione.
…Per l’opponente [il supermercato] i prodotti oggetto dell’accertamento sarebbero riconducibili ai prodotti cosiddetti “preincartati”, ovvero sfusi, frazionati e posti in vendita all’interno del supermercato e per i quali, secondo una particolare interpretazione [appunto] dell’art. 16 del D.lgs. n 109/1992, non sarebbe necessaria l’indicazione né del termine minimo di conservazione né della data di scadenza.
Il Giudice di Pace, non condividendo l’esposta tesi difensiva, spiega che...“E’ indifferente il luogo del confezionamento dentro o fuori dell’esercizio commerciale . Ciò che conta è che, al momento dell’acquisto, il consumatore, privo dell’ausilio dell’operatore commerciale, trovi nell’etichetta o nel cartello espositivo tutte le indicazioni richieste per legge (la data di scadenza è un elemento fondamentale ai fini di una corretta e libera scelta)”.
…Il prodotto... è “preconfezionato” quando il suo contenuto è chiuso in un imballaggio di qualsiasi tipo preparato in assenza dell’acquirente e in modo tale che la quantità del prodotto in esso contenuto abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio.
...Il Giudice di pace chiarisce, inoltre, che un prodotto preincartato diviene preconfenzionato quando, prima di essere posto in vendita, viene sigillato e posto alla scelta autonoma del cliente. L’operatore il quale fraziona, pesa e sigilla, ha l’onere di riportare sull’etichetta, oppure sul cartello espositore, la data di scadenza che il produttore originario ha indicato per la pezzatura integrale.
Nella fattispecie i prodotti alimentari oggetto di verifica da parte della Polizia Municipale non riportavano la data di scadenza sui recipienti o nei comparti espositivi: tali prodotti, essendo stati rinvenuti in un imballaggio chiuso, in assenza dell’acquirente e dell’addetto alla vendita, sono stati quindi considerati “preconfezionati.
Ciao
alf