Ciao nadiomi,
si tratta di questo:
D.Lgs. 109/1992
Art. 16
Vendita dei prodotti sfusi
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente
venduti previo frazionamento, anche se originariamente
preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a
richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della
vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello,
applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei
comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con
ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con
contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della
panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni
alimentari, l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un
unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli
prodotti, su apposito REGISTRO o altro sistema equivalente da tenere
bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei
banchi di esposizione dei prodotti stessi.