Definizione di Registro dei Prodotti venduti Sfusi

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Oggetto: Definizione di Registro dei Prodotti venduti Sfusi

Ciao nadiomi,

si tratta di questo:

D.Lgs. 109/1992

Art. 16 
Vendita dei prodotti sfusi
1.  I  prodotti  alimentari  non preconfezionati o generalmente
venduti    previo    frazionamento,    anche    se    originariamente
preconfezionati,  i  prodotti  confezionati  sui  luoghi di vendita a
richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della
vendita   immediata,  devono  essere  muniti  di  apposito  cartello,
applicato  ai  recipienti  che  li  contengono  oppure  applicato nei
comparti in cui sono esposti.
  2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le   modalita'   di   conservazione   per  i  prodotti  alimentari
   rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la  data  di  scadenza per le paste fresche e le paste fresche con
   ripieno  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9
   febbraio 2001, n. 187;
e) il  titolo  alcolometrico  volumico  effettivo  per le bevande con
   contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la  percentuale  di  glassatura,  considerata tara, per i prodotti
   congelati glassati.
  3.  Per  i  prodotti  della  gelateria,  della  pasticceria,  della
panetteria   e   della  gastronomia,  ivi  comprese  le  preparazioni
alimentari,  l'elenco  degli  ingredienti puo' essere riportato su un
unico  e  apposito  cartello  tenuto ben in vista oppure, per singoli
prodotti,  su apposito REGISTRO o altro sistema equivalente da tenere
bene  in  vista,  a  disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei
banchi di esposizione dei prodotti stessi.


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Parole chiave (versione beta)

preconfezionato, prodotto alimentare, elenco ingredienti, paste fresche, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, modalita conservazione, volume, confezionamento, bevande, alimentare, data scadenza, tara, alcolico, esposizione, congelato

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