Responsabilità richiesta schede tecniche aggiornate

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Responsabilità richiesta schede tecniche aggiornate

Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Responsabilità richiesta schede tecniche aggiornate, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.

Pagine: 1 2

Oggetto:

Caro alemar78,

mi pare che sull'argomento sia già stato detto tutto e che la discussione rischi di arrotolarsi su se stessa.

Comunque:

  • l'etichetta del prodotto è redatta da noi in azienda”: Bene!

  • tale etichetta, presumo, è redatta in funzione delle schede tecniche che vi vengono inviate dai vostri fornitori e che voi provvedete a richiedere con opportuna frequenza (senza aspettare che ve le mandino loro): Se è così, bene!

  • le schede tecniche sono redatte da noi in azienda”: immagino che tu voglia intendere le schede tecniche dei vostri prodotti finiti, nelle quali sono contenute tutte le informazioni che voi avete utilizzato per redigere le etichette (informazioni ottenute dalle schede tecniche che ricevete dai vostri fornitori): Se è così, bene!

  • a questo punto, se non mi sono perso qualcosa, i vostri clienti ricevono da voi il prodotto unitamente all'etichetta (che voi avete redatto) ed alle vostre schede tecniche, che voi provvedete a fornire tempestivamente, in modo aggiornato, senza aspettare che i vostri clienti ve le chiedano: Se è così, bene; in quanto voi avete ottemperato in modo corretto e completo a quanto chiede la legge.

  • sulla base delle vostre etichette e delle vostre schede tecniche (costantemente aggiornate) i vostri clienti redigono la lista ingredienti; la quale, se i vostri clienti utilizzano correttamente le informazioni in loro possesso, non può che risultare corretta e completa.

  • se così non fosse, il problema è totalmente dei vostri clienti (non potendo essere imputate a voi eventuali loro mancanze)

Concludendo: a fronte di eventuali controlli voi risulterete completamente a posto, perché potete dimostrare sia di essere costantemente aggiornati sulla natura dei prodotti che ricevete dai vostri fornitori, sia di aver fornito ai vostri clienti (senza aspettare che ve le chiedano) tutte le informazioni necessarie affinché loro siano in grado di redigere liste ingredienti correte e complete.

In altre parole: non mi pare che ci siano squilibri, se ognuno fa la sua parte.

Ci siamo?

Spero di sì.

ciao


replyemailprintdownloadaward

Oggetto: Responsabilità richiesta schede tecniche aggiornate
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Mi spiace, non volevo appesantire la discussione, ma ho pensato di intervenire perchè la questione era stata riaperta da un altro utente.

In sostanza il tuo riassunto è corretto: il problema è sorto per il fatto che, a causa di un disguido, al nostro cliente non è stata fornita l'ultima scheda tecnica. Lui era in possesso di una scheda tecnica precedente che non coincideva con quanto riportato nella sua lista ingredienti. Il cliente è stato sanzionato e intende rivalersi su di noi.

Io trovo che, dovrebbe essere il cliente a cautelarsi richiedendo documentazione aggiornata, visto che è lui il primo a dover provvedere per legge a compilare la lista ingredienti sul punto vendita e non che ci sia una rivalsa nei confronti di chi non ha inviato la documentazione.

Tutto qui


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Ciao Alemar78,

a mio avviso, se voi gli avete fornito il prodotto etichettato ed il cliente nell’etichettare le porzioni si è avvalso delle informazioni riportate nella vostra etichetta (che spero fossero veritiere), non può imputare a voi il guaio originato dall’aver esibito agli organi di vigilanza una scheda tecnica non aggiornata e non corrispondente alla natura del prodotto.

Ritengo inoltre che se l’etichettatura è completa quanto alle informazioni di legge, non sorge alcun obbligo di trasmettere al cliente parallelamente una scheda tecnica.

Questo se ho compreso la vicenda nel modo giusto.

Cordialmente,

trentino


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Sulla prima parte: probabilmente il cliente ha redatto la lista ingredienti non sulla base dell'etichetta (corretta), ma sulla base della scheda tecnica (non aggiornata) che non coincideva con l'etichetta.

Se si debba o meno inviare la scheda tecnica di un prodotto regolarmente etichettato se questo non è destinato al consumatore finale, onestamente è l'unica cosa che ancora non mi è chiara.

Porto un esempio di pochi giorni fa: ho contattato un'azienda che ci vende un prodotto che riporta un'etichetta differente rispetto alla scheda tecnica. Alla mia richiesta di aggiornamento mi dicono che proveranno a sentire a loro volta i fornitori, e che comunque fa fede l'etichetta e la scheda tecnica che ho in mano io non ha importanza...


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Devo ricredermi.

Nella mia ultima dichiarazione ho affermato, forse un po' troppo frettolosamente, che sull'argomento documentazione cliente-fornitore fosse già stato detto tutto.

Evidentemente, anche alla luce della recente dichiarazione di moro2012 che ha ripreso una analoga discussione intitolata Documentazione obbligatoria da fornire ai clienti, non è così.

Cercherò, quindi, di portare, se ci riesco, qualche ulteriore considerazione fondata, come sempre, sulla mia personale esperienza.

Dunque: ciò che regola le relazioni fornitore-cliente non è, come forse si potrebbe ritenere, la “fiducia” (magari!) e neppure la Legge.

Il punto chiave si chiama: forza contrattuale.

La grande multinazionale che, magari, si trova in condizioni di sostanziale monopolio per le sue forniture, può, in pratica, fare quello che gli pare: tutto ciò che può fare il cliente (a meno che sia a sua volta fondamentale per il fornitore) è cercare di motivare le sue richieste. Le quali possono dividersi in due gruppi:

Nel primo possiamo includere: “diagrammi di flusso, CCP con annessi limiti critici, azioni correttive e verifiche, analisi sul prodotto finito, risultati dei tamponi ambientali, planning delle future attività analitiche, ... piantine del sito produttivo con annessi i vari flussi e chi più ne ha più ne metta.”

Si tratta, sicuramente, di informazioni utili per il cliente; d'altra parte, il fornitore può rifiutare accampando, ad esempio, ragioni di riservatezza o, più banalmente, come detto: <<O così o niente!>>.

Il secondo gruppo riguarda, invece, gli obblighi di Legge. Tra questi, ad esempio, le informazioni che consentono al cliente di garantire la rintracciabilità delle forniture.

Nell'elenco delle richieste del primo gruppo ho volutamente omesso quelle che, nella discussione avviata da alemar78, abbiamo chiamato “schede tecniche” (o “specifiche” o “capitolati d'acquisto”, ecc).

Una domanda che ricorre più volte nella suddetta discussione è: può bastare quanto riportato in etichetta?

A mio avviso no, e mi spiego.

Consideriamo il flusso più complesso:

A fornisce materie prime a B, che le elabora in semilavorati che fornisce a C, che fabbrica prodotti finiti non destinati al consumatore (il caso di alemar78), fornendoli a D, che appronta l'etichetta destinata al consumatore finale.

Supponiamo, ad esempio, che A fornisca a B un aroma. So per esperienza che, spesso, le etichette sono estremamente criptiche. Solo esigendo (obbligo di legge: art. 15 del Regolamento 1334/08) una scheda tecnica aggiornata, B potrà, se necessario, dimostrare la sua “normale diligenza”. (In merito alla efficacia degli “aggiornamenti” già si è detto: in ogni caso B deve cautelarsi in merito a livello contrattuale).

Supponiamo, al contrario, che B non si cauteli e si accontenti dell'etichetta. A sua volta, nella redazione dell'etichetta dei suoi semilavorati, B (oltre a portarsi dietro le eventuali sostanze che A non gli ha segnalato) potrebbe ricorrere a quelle deroghe che la normativa gli consente (non dichiaro questo additivo in quanto carry-over che non svolge più alcuna funzione...; non dichiaro questa sostanza in quanto la considero coadiuvante tecnologico,…).

Queste informazioni, però, devono (forza contrattuale!) essere presenti nella scheda tecnica che deve accompagnare il semilavorato e che costituirà, per C, l'evidenza oggettiva di avere applicato la “normale diligenza”, necessaria alla redazione delle sue etichette.

Dato che anche per C valgono le stesse possibilità di deroga nella dichiarazione degli ingredienti, anche le sue etichette potrebbero non essere sufficienti a D per fronteggiare eventuali controlli.

In altre parole, se ciascuno dei precedenti OSA non ha fornito schede corrette e complete, il prodotto venduto da D potrebbe, in sede di analisi, rivelare la presenza di sostanze non dichiarate: come si difenderebbe D? Analizziamo alcune ipotesi:

a) affermando “in scienza e coscienza” che la sua etichetta è stata redatta disponendo di tutte le informazioni necessarie (esibendo le schede tecniche fornite da C, che a sua volta le ha potute redigere sulla base delle schede di B, ecc. ecc..)

b) affermando “ma io ho copiato l'etichetta di C”: un po' poco, direi.

Tornando al caso reale descritto da alemar78: “a causa di un disguido, al nostro cliente non è stata fornita l'ultima scheda tecnica”.

E' senz'altro possibile che il cliente intenda rivalersi su di lui: risulterà fondamentale che alemar78 possa dimostrare che il suo sistema di aggiornamento schede è efficiente e che, quindi, si tratti proprio di disguido.

Al contrario, la posizione del cliente è scarsamente difendibile, proprio perché, a fronte di due informazioni discordanti non ha approfondito (scarsa diligenza).


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Buon pomeriggio,

ringrazio come sempre tutti per gli spunti interessanti che emergono quando ci si confronta.

Io credo che l'argomento si presti a molte interpretazioni che rischiano di rendere la cosa fumosa.

In base alle mie conoscenze non mi risulta che le schede tecniche rappresentino una documentazione obbligatoria, in termini di legge, da fornire ai clienti qualora il prodotto fornito sia correttamente etichettato come previsto dalla normativa.

La scheda tecnica o la documentazione accompagnatoria costituirà invece un documento necessario qualora il prodotto non munito di una etichetta, come spesso accade ai prodotti commercializzati in una fase antecedente alla vendita al consumatore finale.

Dal mio punto di vista, che può anche essere errato beninteso, ciò che la legge richiede obbligatoriamente dovrebbe avere una rilevanza maggiore rispetto a quanto è facoltativo. Mi spiego: se il mio prodotto è etichettato correttamente e se, vuoi per serietà professionale o perchè il cliente me lo ha esplicitamente richiesto, magari in fase di omologazione, allego anche delle schede tecniche del prodotto, non vedo come queste ultime possano ritenersi più "importanti" dell'etichetta che è regolarmente presente sul prodotto.

Intendo dire che: io fornitore potrei aver consegnato una scheda tecnica al cliente in fase di definizione del rapporto di fornitura e successivamente, a fronte di un prodotto sempre correttamente etichettato, potrei averla variata rispetto a quella originariamente cosegnata. Non vedo coma possa essermi imputata la colpa di non aver spontaneamente mandato una scheda tecnica aggiornata quando ho consegnato un prodotto regolarmente e correttamente etichettato. In fin dei conti il cliente ha a disposizione le informazioni di cui necessità per redigere la sua ingredientistica nell'etichetta che è sempre presente ed apposta su ogni singola confezione di prodotto consegnato (e quindi presumibilmente sempre aggiornata) rispetto a una scheda tecnica di cui non si può avere certezza di aggiornamento in quanto magari richiesta tempo prima e non allegata ad ogni singola fornitura in quanto non richiesto dalla normativa.

Dal mio punto di vista, quindi, nel caso in cui il prodotto sia regolarmente etichettato, la scheda tecnica assume il carattere di informazione supplementare, essendo gli obblighi di legge già assolti dall'etichetta.

Nel caso, invece, di rapporti di fornitura con prodotti sfusi sprovvisti di etichettatura è evidente che la scheda tecnica aggiornata, che in soldoni rappresente l'unica fonte di informazioni per il mio cliente, debbe essere costantemente aggiornata e consegnata da me fornitore.

Io credo che quando uno si deve difendere si deve basare su cosa dice la legge e non su usanze o pratiche commerciali più o meno consolidate. Quindi, ti ho consegnato un prodotto munito di una etichetta aggiornata? Bene, le informazioni di cui hai bisogno sono lì, se hai usato una scheda tecnica vecchia che tra l'altro non sono tenuto a consegnarti, l'errore l'hai fatto te.

Anche perchè nulla vieta al cliente di staccare l'etichetta dalla confezione originale e riattaccarla pari pari sul contenitore del prodotto che viene sporzionato. Ogni errata informazione in quel caso è direttamente da ascriversi a chi l'etichetta l'ha realizzata.

ciao

marco


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Caro marco,

vedo che non sono riuscito a spiegarmi (colpa mia): ci riprovo.

La questione è molto semplice.

Se a me, cliente, risulta sufficiente l'etichetta che tu, fornitore, applichi ( e che hai redatto secondo i tuoi criteri e le informazioni di cui tu disponi ed io no), benissimo. Io utilizzerò quello che hai scritto, assumendomi tutti gli eventuali rischi (che mi pare di avere descritto a sufficienza).

Se, invece, voglio sapere cosa c'è nel prodotto che mi stai fornendo e non mi accontento di quello che hai messo in etichetta (anche perché, tra l'altro, può darsi che tu l'abbia redatta in modo sbagliato), chiederò a te, fornitore, di darmi tutte le altre indicazioni che riterrò utili (che tu me le dia o meno non ha niente a che fare con la legge, ma dipende essenzialmente dalla forza contrattuale che io ho nei tuoi confronti).

Se poi qualcuno finisce all'ospedale (o peggio) perché l'etichetta che io ho apposto sul mio prodotto (limitandomi a copiare la tua) non è corretta e completa, chi ne risponde sono, in primis, ovviamente, io (qui sì che entra in ballo la legge: cfr. 1169/11, art. 8, par. 1).

In questo caso come mi giustificherò? Se mi chiederanno in che modo mi sono assicurato della presenza e dell’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali (reg. cit. par. 2), cosa risponderò?

Risponderò che ho fedelmente copiato l'etichetta del mio fornitore, ritenendo, così, di aver adempiuto a quanto necessario: affermazione facilmente smentibile visto l'accaduto, né potrà, se non in parte, aiutarmi il fatto che l'eventuale errore è stato compiuto dal mio fornitore quando ha redatto l'etichetta.

La legge non entra nel merito di COME tu assicuri la correttezza delle informazioni (non ci sono documenti obbligatori e documenti facoltativi): come vedi, è tutta una questione di livelli di rischio.

Quanto poi al metodo di “staccare l'etichetta dalla confezione originale e riattaccarla pari pari sul contenitore del prodotto che viene sporzionato”, non direi proprio che “Ogni errata informazione in quel caso è direttamente da ascriversi a chi l'etichetta l'ha realizzata”, dato che, lo ripeto L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto.

Grazie a tutti per le stimolanti osservazioni.

alf


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Grazie Alfredo per le precisazioni, mi ritrovo perfettamente con quanto da te scritto.

Facciamo un caso pratico:

Se io produttore di un alimento (mettiamo spinaci cotti formati a palla), fornisco a te cliente (GDO) una confezione di 10 palline di spinaci cotti, correttamente etichettata, che tu apri per vendere in forma sfusa al dettaglio, come può essere imputata a te (GDO) una eventuale scorretta etichettatura se viene mantenuta sulla confezione l'etichetta originale? Mi chiedo, in sostanza, il nome o la ragione sociale con cui è commercializzato il prodotto non rimane quello del produttore (e quindi coincidente con chi ha redatto l'etichetta)?

Grazie

marco


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Ciao Cidrolin,

il legame tra spinaci ed etichetta originale è certo solo a confezione integra o aperta alle presenza del cliente.

Una volta aperta, il responsabile del prodotto e delle informazioni al consumatore è il dettagliante, anche se espone l'etichetta originale:

il legame tra etichetta e prodotto aperto è presumibile, ma no ha certezza.

Questo a mio parere.

Cordialmente,

trentino


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:
Senza voler ritornare sul problema delle “schede tecniche” e simili, che mi pare sia stato già ampiamente dibattuto, rimando alla lettura di una precedente discussione che, ritengo, fornisca tutti gli elementi di valutazione (fermo restando, ovviamente, che ognuno sarà come sempre libero di porre ulteriori quesiti).


replyemailprintdownloadaward

Pagine: 1 2



Parole chiave (versione beta)

etichetta, scheda tecnica, fornitore, prodotto, legge, elenco ingredienti, base, consumatore, confezione, operatore settore alimentare, alimenti, gdo, controllo, regolamento ue n 1169 2011, verifica, spinaci, semilavorato, rischio, ingrediente, legame, documentazione obbligatoria, audit, cotto, analisi, azione correttiva, sanzioni, livello, legislativo, tamponi ambientali, sicuramente, additivi, porzionato, ispezione, diagramma flusso, materia prima, imballaggi, rintracciabilita, limite critico, professionale, alimentare, porzione, coadiuvante tecnologico, lavoro, dichiarazione inizio attivita, critical control point, allergeni, aroma, requisiti

Discussioni correlate