Responsabilità richiesta schede tecniche aggiornate

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Oggetto: Responsabilità richiesta schede tecniche aggiornate

Caro marco,

vedo che non sono riuscito a spiegarmi (colpa mia): ci riprovo.

La questione è molto semplice.

Se a me, cliente, risulta sufficiente l'etichetta che tu, fornitore, applichi ( e che hai redatto secondo i tuoi criteri e le informazioni di cui tu disponi ed io no), benissimo. Io utilizzerò quello che hai scritto, assumendomi tutti gli eventuali rischi (che mi pare di avere descritto a sufficienza).

Se, invece, voglio sapere cosa c'è nel prodotto che mi stai fornendo e non mi accontento di quello che hai messo in etichetta (anche perché, tra l'altro, può darsi che tu l'abbia redatta in modo sbagliato), chiederò a te, fornitore, di darmi tutte le altre indicazioni che riterrò utili (che tu me le dia o meno non ha niente a che fare con la legge, ma dipende essenzialmente dalla forza contrattuale che io ho nei tuoi confronti).

Se poi qualcuno finisce all'ospedale (o peggio) perché l'etichetta che io ho apposto sul mio prodotto (limitandomi a copiare la tua) non è corretta e completa, chi ne risponde sono, in primis, ovviamente, io (qui sì che entra in ballo la legge: cfr. 1169/11, art. 8, par. 1).

In questo caso come mi giustificherò? Se mi chiederanno in che modo mi sono assicurato della presenza e dell’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali (reg. cit. par. 2), cosa risponderò?

Risponderò che ho fedelmente copiato l'etichetta del mio fornitore, ritenendo, così, di aver adempiuto a quanto necessario: affermazione facilmente smentibile visto l'accaduto, né potrà, se non in parte, aiutarmi il fatto che l'eventuale errore è stato compiuto dal mio fornitore quando ha redatto l'etichetta.

La legge non entra nel merito di COME tu assicuri la correttezza delle informazioni (non ci sono documenti obbligatori e documenti facoltativi): come vedi, è tutta una questione di livelli di rischio.

Quanto poi al metodo di “staccare l'etichetta dalla confezione originale e riattaccarla pari pari sul contenitore del prodotto che viene sporzionato”, non direi proprio che “Ogni errata informazione in quel caso è direttamente da ascriversi a chi l'etichetta l'ha realizzata”, dato che, lo ripeto L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto.

Grazie a tutti per le stimolanti osservazioni.

alf



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Parole chiave (versione beta)

etichetta, prodotto, fornitore, alimenti, legge, rischio, requisiti, regolamento ue n 1169 2011, operatore settore alimentare, dichiarazione inizio attivita, livello, confezione

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