Claims salutistici Reg UE 432/2012 - smaltimento scorte

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Oggetto:

Ciao a tutti,

sono rimasto a quanto stabilito dall'art. 2 del RegUE 432/2012 di autorizzazione dei claims salutistici:

esso si applica dal 14 dicembre 2012.

Non compare la consueta previsione di ulteriore tempo per lo smaltimento dell scorte.

Sono intervenute modifiche o provvedimenti in merito?

Grazie,

Cordialmente,

trentino

 


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Oggetto: Claims salutistici Reg UE 432/2012 - smaltimento scorte
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao trentino,

come sai, l'argomento è stato toccato all'interno di una discussione in atto all'interno del gruppo che ho aperto nella mia pagina di Linkedin (Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari).

Uno dei partecipanti lamentava il fatto che il testo del considerando 13 (La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, …), fosse da interpretare nel senso che i prodotti fabbricati prima dl 14 dicembre potevano essere smaltiti sino ad esaurimento scorte.

Si paventava addirittura che qualche furbacchione avrebbe potuto gonfiare i propri magazzini con merce fabbricata il giorno 13 dicembre, provocando così la presenza sul mercato di merce “non adeguata” ben oltre la data di applicazione.

A fronte di ciò ho osservato che, di norma, all'autorizzazione a smaltire le scorte, quando esiste, viene dedicato esplicitamente un articolo e ciò, come hai osservato, nel regolamento in questione, manca (né mi risultano modifiche).

La mia opinione, quindi, è che, a partire dal 15 dicembre 2012 gli eventuali prodotti non ancora adeguati saranno da considerare non conformi a quanto stabilito dal regolamento.

Che poi, anche ben oltre tale data, sugli scaffali e negli spot, leggeremo e sentiremo di tutto è, purtroppo, tutta un'altra faccenda.

Ciao

alf


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Oggetto:

Di seguito, il testo della Nota di MinSalute sull'argomento "gestione scorte":

Enti e operatori interessati
Loro Sedi

Oggetto: Regolamento 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

In riferimento all'oggetto e a specifiche richieste pervenute da codeste Associazioni, si fa presente quanto segue.

Il Considerando 13 del Regolamento 432/2012, allo scopo di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni, precisa che la data di applicazione è successiva di sei mesi all'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

Pertanto, alla luce dell'articolo 2, il termine stabilito per l'applicazione del Regolamento è fissato al 14 dicembre 2012. Dopo tale data non è possibile produrre alimenti con etichette non conformi al citato Regolamento 432.

Gli operatori del settore sono invitati ad adottare tutte le opportune misure per una attuazione completa e quanto più possibile celere della norma pur nelle difficoltà segnalate.

In proposito si comunica che lo Scrivente sta esaminando l'opportunità di prevedere ipotesi di flessibilità relative alla presenza sul mercato, tenendo presente la tempistica di applicazione del sopracitato Regolamento.

Per quanto riguarda gli integratori a base di sostanze e preparati vegetali di cui al D.lt 9 luglio 2012, continuano ad essere ammessi in via transitoria i riferimenti delle Linee guida ministeriali, sulle indicazioni degli effetti fisiologici.


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Oggetto:

Ciao alf,

cito per estratto:

Dopo tale data non è possibile produrre alimenti con etichette non conformi al citato Regolamento 432.

Chiedo il tuo cortese parere sulla seguente mia interpretazione:

Dopo il 14/12/2012 è consentito commercializzare/vendere ciò che è già etichettato, anche se ancora giacente presso produttore/importatore /distributore/dettagliante.

Grazie, cordiali saluti,

trentino


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Oggetto:

Caro trentino, ottima osservazione.

Nella pagina da cui ho tratto il testo si legge:

Secondo il documento allegato, le imprese hanno facoltà di produrre prodotti con etichette non conformi al Regolamento 432/12 fino al 13/12/2012. Quindi, dovranno disporre ogni misura opportuna per l'adeguamento quanto più possibile celere alla norma. Si accenna inoltre ad una possibile, futura, nota sulla 'flessibilità'.

Dati i termini della Circolare si invita alla massima prudenza sottolineando che, ad oggi, non è deducibile dal quadro normativo nessun periodo di smaltimento di etichette con health claims non più autorizzati.

Direi, quindi, che lo smaltimento prodotti fabbricati sino al 13 dicembre è ammesso: a parte tutto, lo dice anche la logica (sebbene l'applicazione della logica non sempre sia salutare quando si tratta di leggi...).

En attendant la “possibile futura nota sulla flessibilità”, pensiamo alla salute!


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Oggetto:

Sperando che detta "Nota" venga resa "nota "  a tutti,  non a pochi come avviene di solito per le "Note" !


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Parole chiave (versione beta)

etichetta, non conforme, produzione, alimenti, operatore settore alimentare, claim, legge, scienze tecnologie alimentari, integratore, pubblicita prodotti alimentari, ente, magazzino, associazione, rischio, interpretazione, resa, prodotto alimentare, distributore, base

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