Applicazione Reg. 852/04 anche alla produzione di uva x vino

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Oggetto: Applicazione Reg. 852/04 anche alla produzione di uva x vino

Ciao Valentina3!

Reg. CE 852/2004

Articolo 4

Requisiti generali e specifici in materia d'igiene

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 5

Analisi dei pericoli e punti critici di controllo

1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.

3. Il paragrafo 1 si applica unicamente agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate di cui all'allegato I.

Mentre si deduce che il sistema HACCP non si applica alle gestione della produzione in ”campo”, tuttavia:

All.I – parte A

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocido;

b) l'insorgenza di qualsiasi malattia o infestazione che possa incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine vegetale;

e

c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Cordialmente,

trentino



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Parole chiave (versione beta)

operatore settore alimentare, produzione, requisiti, haccp, campione, igiene, regolamento ce n 852 2004, regolamento ce n 853 2004, registrazione, analisi, sicurezza, analisi pericoli, prodotto, alimenti, origine, controllo, infestazione, piante

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