Penso possa essere utile (soprattutto a me stesso) un riepilogo dei campi d'applicazione dei differenti regolamenti chiamati in causa, per quanto attiene l'argomento di questa discussione:
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Regolamento CE 1924/06: stabilisce le condizioni di applicazione delle indicazioni nutrizionali elencate nell'allegato. Non mi risulta sia necessaria nessuna notifica ministeriale, salvo il caso in cui il prodotto venga “arricchito” con vitamine e/o minerali (vedi reg. 1925/06).
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Regolamento CE 1925/06: si occupa dei cosiddetti “alimenti arricchiti” (o, almeno, così li si definiva ai miei tempi). L'arricchimento può essere effettuato mediante l'aggiunta delle sostanze elencate negli allegati I e II (vitamine e minerali; formule vitaminiche e sostanze minerali). L'etichettatura dei prodotti ai quali sono stati aggiunti vitamine e minerali può contenere una dicitura che indichi tale aggiunta alle condizioni di cui al Reg. CE n. 1924/2006. Per questi prodotti è prevista la notifica ministeriale, sia nel caso di alimento arricchito “per la prima volta”, sia nel caso di sue variazioni.
Il regolamento si occupa anche della possibile aggiunta di “sostanze di altro tipo”: anche in questo caso è prevista la notifica ministeriale.
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Regolamento (UE) 432/12: contiene l'elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, stabilendone le relative condizioni d'uso (le quali, come è facilmente verificabile, fanno pressoché tutte riferimento al citato allegato del 1924/06).
Sperando di non avere scritto sciocchezze.
alf