A conferma della nota di trentino, il termine “spremuta” compare, a quanto mi risulta, una sola volta nella normativa che ci riguarda: “È vietato l'uso della denominazione "spremuta" o di altre che a questa facciano riferimento per le bibite analcooliche disciplinate dal presente regolamento.” (art. 3, DPR 719/58).
Il testo citato si riferisce alle acque gassate ed alle bibite analcoliche, quindi non coinvolge i “succhi di frutta”.
Per cui, fermo restando che, come tu osservi, le denominazioni di vendita sono quelle definite dalla normativa specifica, si potrebbe concludere che non esistono impedimenti (salvo quello dovuto al puro buon senso, dato che mi parrebbe quantomeno curioso parlare di “spremuta” di mele o ciliege) ad utilizzare il termine in questione per frutti diversi dagli agrumi.
Per curiosità, di quali frutti stiamo parlando?