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Oggetto: Prodotto trasformato in Italia ma con ingrediente extra-UE
Reg. UE 1169/2011
Art. 2. q) «ingrediente primario»: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa;
Ne deriva che ogni ingrediente evidenziato in qualsiasi forma (scritta , immagine, ...) è da considerare primario, indipendentemente dalla quantità.
Parole chiave (versione beta)
alimenti, ingrediente, quantita, regolamento ue n 1169 2011, consumatore
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