Ciao Paola,
le regole di utilizzo dei claims relativi agli zuccheri sono le seguenti (RegCE 1924/2006 – Allegato):
- A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI
L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.
- SENZA ZUCCHERI
L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.
- SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI».
Per quanto riguarda gli edulcoranti, essendo gli stessi additivi e non prodotti alimentari, la loro aggiunta è compatibile con il claim “senza zuccheri aggiunti” accompagnato dalla menzione “contiene naturalmente zuccheri”.
Tale claim non è soggetto a limite di zuccheri naturalmente presenti nelle materie prime ingredienti del prodotto.
Cordiali saluti,
trentino