Ciao fasailor,
secondo me il modulo tiene conto del fatto che non necessariamente in etichetta compare il nome e sede del produttore.
Vedi D.Lgs. 109/1992:
Art. 3 - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati
1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
...
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
...
Art. 11 - Sede dello stabilimento
1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), puo' essere omessa nel caso di:
...
b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia.
...
Per quanto riguarda la notifica, è sufficiente quella ai fini di monitoraggio, ovverosia Nuova notifica di prodotto alimentare contenente alcune sostanze funzionali ai fini del monitoraggio (codice: I5ih6-SFMNN)
Cordiali saluti,
trentino