Buongiorno cari Taff
Il REGOLAMENTO (CE) N. 110/2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89
all’articolo 2 lettera c) c’è scritto “avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %”
quindi a detta di questo regolamento non si possono fare prodotti alcolici al di sotto di 15% di alcol.
Sul mercato esistono dei liquori e/o bevande spiritose (acqua, zucchero, alcol, aromi, eventuali coloranti ammessi) che hanno gradazione inferiore a 15 % ad esempio 11% o 13%.
Arrivo al dunque: quale regolamento o deroga viene applicato per produrre i sopracitati prodotti con gradazione sotto ai 15% vol?
Grazie a tutti.