Bevande spiritose con gradazione alcolica inferiore a 15%vol

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Oggetto: Bevande spiritose con gradazione alcolica inferiore a 15%vol

Se leggi con attenzione l'articolo cui ti riferisci:

“1. Ai fini del presente regolamento, per «bevanda spiritosa» si intende la bevanda alcolica:

a) destinata al consumo umano; b) avente caratteristiche organolettiche particolari; c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %;...”

noterai che il divieto riguarda l'uso del termine “bevanda spiritosa” e non già la fabbricazione di “prodotti alcolici al di sotto di 15% di alcol.”.

In altre parole, il vino, la birra, ecc, non sono “bevande spiritose”, ma la loro produzione è legalmente ammessa (e ci mancherebbe altro...).



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Parole chiave (versione beta)

alcolico, bevande spiritose, vino, birra, legge, produzione

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