Se leggi con attenzione l'articolo cui ti riferisci:
“1. Ai fini del presente regolamento, per «bevanda spiritosa» si intende la bevanda alcolica:
a) destinata al consumo umano; b) avente caratteristiche organolettiche particolari; c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %;...”
noterai che il divieto riguarda l'uso del termine “bevanda spiritosa” e non già la fabbricazione di “prodotti alcolici al di sotto di 15% di alcol.”.
In altre parole, il vino, la birra, ecc, non sono “bevande spiritose”, ma la loro produzione è legalmente ammessa (e ci mancherebbe altro...).