Interpretazione ed applicazione del Regolamento UE 828/2014

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

avrei bisogno di un vostro parere in merito alla corretta interpretazione del Regolamento (UE) n°828/2014 sugli alimenti senza glutine, che di fatto sposta gli alimenti senza glutine (<20 ppm) o a ridotto tenore di glutine (<100 ppm) nella categoria degli alimenti comuni e ai sensi del quale le informazioni sull'assenza di glutine dovranno essere fornite al consumatore solo attraverso le diciture e le condizioni specificate dall'allegato del Regolamento in esame.

E' a vostro avviso corretto ritenere che, nel caso degli attuali prodotti dietetci appositamente formulati per persone intolleranti al glutine, la dicitura corretta da indicare sarà: "alimento senza glutine specificamente formulato per persone intolleranti al glutine (o per celiaci)"  venendo a cadere il termine dietico?

In caso affermativo, sarà possibile adeguarsi fin da ora alle nuove dispozioni, o bisognerà attendere la data del 20/07/2016 (data di apllicazione del suddetto Regolamento)?

Eventulamente, i prodotti immessi in commercio o etichettati prima di tale data secondo le attuali dispozioni, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte?

Vi ringrazio fin da ora per i vostri commenti.


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Oggetto: Interpretazione ed applicazione del Regolamento UE 828/2014
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Oggetto:

Come per altri casi analoghi, ritengo che il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Regolamento (20 agosto 2014) e quella della sua applicazione (20 luglio 2016), possa essere utilizzato per lo smaltimento scorte.

Quanto agli altri quesiti, lascio la parola agli esperti del settore.


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Oggetto:

Rimando ad un recente articolo sull'argomento dove potrai trovare molte risposte:

http://almater.it/regolamento-ce-8282014-facciamo-il-punto-sui-prodotti-senza-glutine/

Saluti.

Alfredo


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Parole chiave (versione beta)

senza glutine, alimenti, interpretazione

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