Etichettatura Pane monoporzione per strutture Ospedaliere

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Oggetto:

Un panificio fornisce giornalmente ad un ospedale pane confezionato in monoporzione (pellicola microforata termosigillata) senza etichettatura.

Tale pane è consegnato unitamente ad un Documento di Trasporto (DDT) in cui sono riportati gli ingredienti.

Esso viene poi distribuito tal quale, dal personale di Reparto, ai degenti, sulla base della dieta attribuita dal Dirigente Medico del Reparto ed eventualmente dalla Dietista ospedaliera.

A vostro avviso, il panificio è obbligato ad etichettare il pane ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011?

Grazie,

Maura


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Oggetto: Etichettatura Pane monoporzione per strutture Ospedaliere
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Secondo me, trattandosi di preimballato destinato ad una collettività per essere servito ancora preimballato al consumatore finale, deve risultare etichettato dal produttore.

Art.8 - Responsabilità del Reg. (UE) n°1169/2011

...omissis...

7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;


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Oggetto:

Domande e risposte sull'applicazione del Regolamento (UE) n°1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (31/12/2013)

2.1.3 Per gli imballaggi multipli venduti a collettività nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento FIAC, e comprendenti articoli imballati individualmente, dove devono figurare le indicazioni obbligatorie richieste a norma degli articoli 9 e 10 di questo regolamento?

Per gli imballaggi multipli destinati a essere venduti a collettività e comprendenti articoli imballati individualmente, le indicazioni obbligatorie devono apparire direttamente sull'imballaggio multiplo o su un'etichetta ad esso apposta. Tuttavia, se gli articoli imballati individualmente (nell'imballaggio multiplo) sono unità di vendita destinate al consumatore finale, le informazioni obbligatorie devono figurare anche su ciascun articolo.
Nel caso in cui la superficie maggiore di questi singoli articoli misuri meno di 10 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le seguenti informazioni:

  • la denominazione dell'alimento;
  • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II, o derivato da una sostanza o prodotto elencati in detto allegato, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e che sia ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
  • la quantità netta dell'alimento;
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.

L'elenco degli ingredienti deve essere fornito utilizzando altri mezzi o essere messo a disposizione del consumatore su sua richiesta.(*)Considerando le varie forme in cui gli alimenti sono serviti al consumatore finale negli esercizi di ristorazione, è opportuno sottolineare che le porzioni individuali (ad esempio di confettura, di miele o di mostarda) presentate ai clienti in questi esercizi come parte integrante del pasto non sono considerate come unità di vendita. In questo caso, le informazioni devono pertanto figurare unicamente nell'imballaggio multiplo.
(N.B. In ogni caso, le informazioni obbligatorie relative agli allergeni devono essere messe a disposizione del consumatore finale).

(*) Letto questo paragrafo, sono non più convinto di ciò di cui mi ritenevo convinto...!

Vale a dire, il pane sarebbe o non sarebbe unità di vendita?

Mah...


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Oggetto:

Grazie trentino,

alla lettura degli articoli citati, il pane in questione dovrebbe essere etichettato, però:

1) il confezionamento in monoporzione previsto nel capitolato di fornitura, è stato espressamente richiesto al fine di garantire esclusivamente l'igienicità dell'alimento, evitando manipolazioni da parte del personale addetto alla distribuzione, senza far menzione all'etichettatura;

2) il pane in monoporzione è fornito in parte un sacchetto in carta alimentare chiuso con nastro adesivo e distinto per ogni Reparto e in parte in ceste in plastica alla cucina ospedaliera che successivamente le distribuisce in ogni carrello del vitto.

Dato che all'Art 8 comma 7 lett.b) l'etichettatura è derogata qualora l'alimento sia consegnato alla collettività per successivo "frazionamento", non si potrebbe intendere con tale termine la "distribuzione"?


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Oggetto:

Ciao Antonio,

per il tuo dubbio sopravvenuto leggendo le due pubblicazioni (i.e. Regolamento Fornitura di Informazioni sugli Alimenti ai Consumatori - abbreviato in FIAC - e relativo documento esplicativo del 31 Gennaio 2013), non credi che le Domande-Risposte FIAC - se in contrasto con il Regolamento - non debbano essere prese in considerazione in quanto documento volto ai "chiarimenti" e non agli obblighi?

Infatti, dalla prima pagina di tale documento, leggiamo:

"Il presente documento ha lo scopo di aiutare tutti i soggetti attivi nella catena alimentare e le competenti autorità nazionali a comprendere meglio e ad applicare in modo corretto il regolamento FIAC. Esso non ha tuttavia alcun valore giuridico ufficiale e, in caso di controversia, l'interpretazione della normativa spetta in ultima istanza alla Corte di Giustizia dell'Unione europea."


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Oggetto:

A mio modesto parere e se ho capito bene, il tipo di confezionamento non configura un preimballaggio e quindi non serve l'etichetta.

Ciao!

Alfredo


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Parole chiave (versione beta)

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