Nel DPR 187/2001 da te citato, l'Art. 9, punto 5 stabilisce le caratteristiche delle paste “fresche”:
5. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere un tenore di umidità non inferiore al 24 per cento;
b) avere un'attività dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 né superiore a 0,97;
c) essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione;
d) essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4°C, con una tolleranza di 2°C.
Se, quindi, il tuo prodotto, oltre alle caratteristiche del punto 6, possiede anche queste, la denominazione può essere appunto “pasta fresca stabilizzata”.