Etichettatura generi alimentari contenenti Chinino: Limiti

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Oggetto:

Buongiorno TAFF,

nella Direttiva 2002/67/CE della Commissione del 18 luglio 2002 relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina; se per la caffeina viene indicato il limite ("superiore a 150 mg/l") oltre al quale è necessario indicare «Tenore elevato di caffeina», non viene menzionato (a meno che non abbia letto male) il quantitativo di chinino oltre al quale si deve indicare "contiene chinino" o diciture analoghe.

Nell'azienda in cui lavoro (produzione di liquori) utilizziamo spesso nelle preparazioni China corteccia; mi chiedevo, pertanto, se per tutte le quantità dove viene utilizzata la china (o altre piante contenenti chinino) sia necessario indicare questo sulla confezione.

Grazie.


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Oggetto: Etichettatura generi alimentari contenenti Chinino: Limiti
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Oggetto:

La DirCE 67/2002 è abrogata dal RegUE 1169/2011.

Il RegUE 1169/2011, nell'Allegato VII - parte D, recita:

3. La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento sono designate nell’elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma(i)».

Nello stesso RegUE 1169/2011, mentre per la caffeina sono prescritte condizioni di etichettatura in relazione alla concentrazione, per quanto riguarda la chinina non risultano prescrizioni in tal senso.


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Parole chiave (versione beta)

caffeina, regolamento ue n 1169 2011, prodotto alimentare, alimenti, limite, abrogazione, elenco ingredienti, produzione, concentrazione, quantita, aroma, piante, alimentare, lavoro, confezione

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