La DirCE 67/2002 è abrogata dal RegUE 1169/2011.
Il RegUE 1169/2011, nell'Allegato VII - parte D, recita:
3. La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento sono designate nell’elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma(i)».
Nello stesso RegUE 1169/2011, mentre per la caffeina sono prescritte condizioni di etichettatura in relazione alla concentrazione, per quanto riguarda la chinina non risultano prescrizioni in tal senso.