Etichettatura generi alimentari contenenti Chinino: Limiti

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Oggetto: Etichettatura generi alimentari contenenti Chinino: Limiti

La DirCE 67/2002 è abrogata dal RegUE 1169/2011.

Il RegUE 1169/2011, nell'Allegato VII - parte D, recita:

3. La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento sono designate nell’elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma(i)».

Nello stesso RegUE 1169/2011, mentre per la caffeina sono prescritte condizioni di etichettatura in relazione alla concentrazione, per quanto riguarda la chinina non risultano prescrizioni in tal senso.



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Parole chiave (versione beta)

regolamento ue n 1169 2011, caffeina, abrogazione, elenco ingredienti, aroma, concentrazione, alimenti

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