L'Allegato VIII - Indicazione Quantitativa degli Ingredienti del Reg. (UE) n°1169/2011 al punto 1. recita:
L’indicazione quantitativa non è richiesta:
a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti:
...omissis...
iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; oppure
iv) che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
Vedi pertanto se si configura il caso iv).
Secondo me, sì.