Indicazione in Etichetta di Cartamo in Polvere (come Aroma)

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

vorrei confrontarmi con voi in merito alla corretta indicazione da riportare in etichetta qualora in una pasta venga utilizzata una preparazione aromatica di cartamo in polvere.

A mio avviso la corretta denominazione / descrizione dell'ingrediente dipenderà da quale è la funzione tecnologica che la sostanza inserita assolve nel prodotto (colorante, aroma, etc.)

In ogni caso, qualora venisse utilizzata come aroma, ritenete possa essere indicato genericamente con la dicitura "aromi: cartamo", oppure ritenete sia necessario evidenziare in qualche modo che si tratta di una preparazione aromatica in polvere?

Grazie mille!

F.


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Oggetto: Indicazione in Etichetta di Cartamo in Polvere (come Aroma)
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Io scriverei semplicemente: "cartamo".

Sentiamo, però, cosa ne pensa Alf...


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Oggetto:

Poiché parli di Preparazione aromatica di cartamo in polvere, puoi riferire la descrizione  ed eventuali ingredienti riportati nella scheda tecnica?


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Oggetto:

mi risulta semliecmente come polvere vegetale di cartamo  . I  fiori di cartamo sono sottoposti ad un processo di macinazione, polverizzazione e successivo trattamento termico, non credo vi siano altri ingredienti , per cui propenderai per la generica definizione di cartamo : cosa ne dite ?

Grazie ancora


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Oggetto:

Per maggior precisione, fiori di cartamo.


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Oggetto:

La chiamata in causa di Antonio mi costringe a rispondere garibaldescamente OBBEDISCO!

Dunque, il Carthamus tinctorius L (e se Linneo lo aveva chiamato così, una ragione ci doveva essere...) risulta utilizzato, tra l'altro “In cucina (dove) può sostituire lo zafferano, ma il suo sapore è piuttosto lieve, mentre il colore è intenso.” (fonte wikipedia).

Allora, parliamoci chiaro, non è che lo si vuole usare essenzialmente per dar colore alla pasta, dato che in questo prodotto non sono ammessi “coloranti”?

“la corretta denominazione / descrizione dell'ingrediente dipenderà da quale è la funzione tecnologica che la sostanza inserita assolve nel prodotto”:

non sono considerati additivi alimentari: … ii) gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario;” (cfr. 1333/08, art. 3, comma 2)

Be', in questo caso, non si tratta di colorante e dubito che possa esplicare “proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive ”, mentre mi pare evidente l'effetto colorante (non) secondario, quindi, concludendo, mi associo all'amico Antonio: cartamo (opzionale “fiori di”).


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Oggetto:

Ho trascurato l’aspetto PASTA !

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 187

  Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma
dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Art. 6. P a s t a
  1.  Sono  denominati  "pasta  di  semola di grano duro" e "pasta di
semolato  di  grano  duro"  i  prodotti  ottenuti dalla trafilazione,
laminazione   e   conseguente   essiccamento   di  impasti  preparati
rispettivamente ed esclusivamente:
    a) con semola di grano duro ed acqua;
    b) con semolato di grano duro ed acqua.
  2.  E'  denominato  "pasta  di  semola  integrale di grano duro" il
prodotto  ottenuto  dalla  trafilazione,  laminazione  e  conseguente
essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale
di grano duro ed acqua. 
Omissis …

Art. 7. Paste speciali
  1.  E'  consentita  la  produzione  di  paste  speciali.  Per paste
speciali  si  intendono  le  paste  di  cui all'articolo 6 contenenti
ingredienti  alimentari,  diversi  dagli  sfarinati  di grano tenero,
rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
  2.  Le  paste  speciali  devono  essere  poste  in  vendita  con la
denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione
dell'ingrediente  utilizzato  e,  nel  caso  di  piu' ingredienti, di
quello o di quelli caratterizzanti.
  3. Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova, la
pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.

Quindi, secondo me:

Pasta di semola di grano duro al cartamo

Quid %  di cartamo.


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Oggetto:

Vi ringrazio molto per l'accurato riscontro


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Oggetto:

Lieti di esserti stati utili.

Quanto all'ultima osservazione di Antonio, ti ricordo che:

ALLEGATO VIII INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

1. L’indicazione quantitativa non è richiesta: … a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: ...iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; 


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Parole chiave (versione beta)

ingrediente, aroma, frumento, paste, colorante, pasta, pasta semola grano duro, prodotto, impasto, alimentare, acqua, laminazione, alimenti, essiccamento, produzione, requisiti, quantita, additivi, processo, uova, scheda tecnica, legge, regolamento ce n 1333 2008, igienico sanitario, etichetta, trattamento termico

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