Ho trascurato l’aspetto PASTA !
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 187
Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma
dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Art. 6. P a s t a
1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di
semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione,
laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati
rispettivamente ed esclusivamente:
a) con semola di grano duro ed acqua;
b) con semolato di grano duro ed acqua.
2. E' denominato "pasta di semola integrale di grano duro" il
prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente
essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale
di grano duro ed acqua.
Omissis … Art. 7. Paste speciali
1. E' consentita la produzione di paste speciali. Per paste
speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti
ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero,
rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la
denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione
dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di piu' ingredienti, di
quello o di quelli caratterizzanti.
3. Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova, la
pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.
Quindi, secondo me:
“Pasta di semola di grano duro al cartamo”
Quid % di cartamo.