Il settore dei “ prodotti di gastronomia consegnati al domicilio del consumatore, previo ordine telefonico “ può comprendere categorie piuttosto differenti tra loro, quindi è difficile generalizzare.
Mi limiterò quindi ad esaminare l'esempio delle pizze a domicilio.
Queste ultime, stando alla mia esperienza, non possono essere considerate “preimballate” dato che mancano i requisiti necessari (“ ...il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio”).
Stando così le cose, dobbiamo necessariamente rifarci all'art. 44, il quale prevede, come unica indicazione obbligatoria, gli allergeni.
Dato che, poi, il suddetto articolo, rimanda ad eventuali disposizioni nazionali, potremmo (in attesa del tanto sospirato decreto di aggiornamento) rifarci all'art. 16 del 109 il quale, per l'esempio in questione, richiederebbe: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti.
Naturalmente il condizionale è d'obbligo.