RegUE 1169/2011
Articolo 20 - Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti
Fatto salvo l’articolo 21 |allergeni|, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:
…omissis,
b) gli additivi e gli enzimi alimentari:
i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure
ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
Il punto i) non si applica in quanto non si tratta di trasferimento da ingredienti, ma di impiego diretto
Resta da definire se è impiegato come antiossidante (additivo), o come coadiuvante tecnologico (ii).
RegCE 1333/2008
Articolo 3 - Definizioni
…omissis,
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
…omissis,
b) per «coadiuvante tecnologico» s’intende ogni sostanza che:
i) non è consumata come un alimento in sé;
ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e
iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;