Panificio: Lavorazione Impasti per Pane da Fermalievitazione
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desidererei confrontarmi con voi relativamente alla seguente casistica: la Ditta A produce Impasti per Pane attuando la Fermalievitazione e per mezzo di un automezzo coinbendato dotato di gruppo frigorifero - rispettando pertanto la catena del freddo - trasporta tali Impasti per Pane da Fermalievitazione alla Ditta B. La Ditta B terminerà la lavorazione del Pane e lo venderà sfuso nel proprio Punto Vendita.
A vostro avviso il Processo Produttivo sopra descritto può essere eseguito legittimamente? La Ditta B, che acquisterebbe il semilavorato (ovverosia l'Impasto per Pane da Fermalievitazione) e terminerebbe la lavorazione, potrebbe secondo voi richiedere la Registrazione dell'Attività di Panificazione per mezzo di regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?
Grazie anticipatamente per gli eventuali contributi!
Oggetto: Panificio: Lavorazione Impasti per Pane da Fermalievitazione
il D.L. 223/2006 - art.4, è stato abrogato il 11-8-2006, al suo èposto vige la legge che oggi definisce il pane è la L. 4.8.06 n. 248 pubblicata in s.o. 183 a G.U. 186, 11.8.06: art 4 comm. 2 ter lettera a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
mentre la stessa definisce quella di pane fresco alla lettara b:
b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;