Relativamente all’obbligo di indicare il quid, si potrebbe fare riferimento alla seguente deroga:
RegUE 1169/2011
ALLEGATO VIII - INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI
1. L’indicazione quantitativa non è richiesta:
a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti:
…
iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; oppure
iv) che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili;