Salve,
il dubbio che mi affligge ruota attorno al Regolamento (UE) 853/2004, in particolare all'Allegato II, Sezione I, e alle definizioni di imballaggio, confezionamento ed etichetta.
Il Regolamento (UE) 853/2004 recita:
2. Tuttavia, non è necessario applicare un nuovo marchio a un prodotto a meno che ne venga rimosso l'imballaggio e/o il confezionamento oppure esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento, nel qual caso il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni.
La domanda è la seguente: se viene rimossa soltanto l'etichetta (ipoteticamente posta su una fascia adesiva o su un cartellino), senza rimuovere quindi né imballaggio né confezionamento, è necessario applicare anche un nuovo marchio d'identificazione?
Grazie