Smaltimento prodotti ittici parassitati-Anisakis-Reg.1069

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Oggetto: Smaltimento prodotti ittici parassitati-Anisakis-Reg.1069

Ringrazio anzitutto per le risposte alla discussione.

Confermo che il tema indicato riguarda esclusivamente la parte relativa allo Smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale (Reg. CE 1069/2009) e non all'immissione in vendita di prodotti della pesca.

Per rispondere a macgala, provo a spiegare meglio quanto da me indicato come "declassamento" degli scarti.

Basandomi sempre sull'ottica espressa dal Reg. CE 1069/2009, nel momento in cui un'operatore della pescheria riscontra la presenza di larve di Anisakis, in un prodotto della pesca esposto alla vendita o in fase di lavorazione, tale prodotto parassitato, non essendo più idoneo alla vendita, deve essere identificato come Sottoprodotto di Origine Animale, nel caso specifico in scarto di Categoria 1. L'assegnazione della Categoria 1 al prodotto parassitato non è casuale dal momento che la presenza di larve vitali di Anisakis si configura come una parassitosi potenzialmente trasmissibile ad altri organismi (tra cui l'uomo) e per tale ragione lo scarto deve essere gestito e smaltito nel modo più cautelativo possibile.

Per comprendere meglio il ragionamento che porta ad identificare gli scarti parassitati come Sottoprodotti di Categoria 1, consiglio di fare riferimento all'articolo riportato al seguente link www.pagepressjournals.org/index.php/ijfs/article/download/ijfs.2011.1S.257/539 dove viene data una spiegazione più eloquente e approfondita di quanto io non possa fare.

Una volta identificato il Sottoprodotto di Origine Animle come Scarto di Categoria 1, il congelamento di tale scarto, che pure risolverebbe il problema della presenza di parassiti del genere Anisakis inattivandoli completamente, attuato allo scopo di poter smaltire gli Scarti come S.O.A. di Categoria 3 (gli scarti comunemente prodotti e smaltiti da tutte le pescherie), si configura come un effettivo "declassamento" del livello di rischio associato allo scarto stesso (Gli scarti di Categoria 3, non pericolosi, non richiedono la stessa gestione e le stesse cautele richieste per gli scarti di Categoria 1). Tale "declassamento" viene espressamente vietato dal Reg. CE 1069/2009.

In linea generale non è minimamente discutibile la logica del Regolamento che impedisce il "declassamento" dei S.O.A. (pensiamo a quanto accadde con la BSE per le carni bovine). Tuttavia, in questo caso specifico, dal momento che la normativa stessa riconosce il congelamento (per tempi e a temperature idonee) come strumento per la bonifica dei prodotti ittici destinati ad essere consumati crudi da Anisakis, ritengo sia altrettanto plausibile prevedere la possibilità di congelare gli scarti di lavorazione parassitati allo scopo di inattivare i parassiti e smaltire tali scarti come normali S.O.A. di Categoria 3. 

Spero di aver chiarito meglio il punto di vista e di aver inquadrato meglio la questione.

Come sempre ringrazio in anticipo tutti coloro che decideranno di intervenire.

GV



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Parole chiave (versione beta)

anisakis, origine, prodotto, congelamento, animale, pesche, prodotti ittici, carne bovino, livello, scarti lavorazione, temperatura, rischio

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