Dato che, purtroppo, avvalersi delle deroghe legate ai coadiuvanti tecnologici (chiamarli in inglese non mi pare offra particolari vantaggi…) è tentazione assai diffusa, direi che può essere utile richiamarne la definizione (reg. 1333/08):
per «coadiuvante tecnologico» s’intende ogni sostanza che:
i) non è consumata come un alimento in sé;
Be’, già qui direi che non ci siamo, ma andiamo avanti.
ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e
Il punto è proprio la “finalità d’impiego”.
Sarebbe, quindi, interessante sapere quale aid possa fornire il destrosio nel processo in questione.
Ma questo ce lo potrebbe dire solo il produttore.
iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
Nel caso in cui il destrosio non venga eliminato nel corso del processo e, quindi, residui nel prodotto finito, è ragionevole pensare che vi svolga la sua funzione, che è quella di dolcificare (cosa che può essere di una certa utilità in una tisana per bambini…)
Quindi, riassumendo: come è possibile non rinunciare ai vantaggi legati al claim "senza zuccheri aggiunti" in un prodotto che utilizza destrosio? L’unica soluzione è non dichiararlo, definendolo coadiuvante.
Conclusione: raccomanderei di chiedere chiarimenti al produttore, in assenza dei quali sarei molto prudente nella redazione dell’elenco ingredienti.