Buongiorno a tutti e grazie a coloro che hanno pensato a questo spazio come opportunità per chiarire alcuni aspetti del nostro Settore.
Scrivo per un vostro parere in merito all’ammissibilità di utilizzo della Denominazione di Vendita "Amaro" per un alimento che Amaro non è.. Mi riferisco ad esempio ad un Biscotto che verrebbe denominato "Amaro Peter" - Biscotto Senza Glutine.
Da un’analisi normativa il Regolamento (CE) n°110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettaturadelle bevande spiritose (Amaro compreso), stabilisce all'Articolo 10 che il presente Regolamento lascia impregiudicata la possibilità di usare i termini «amaro» o «bitter» per prodotti da esso non contemplati.
In questo senso il Regolamento sembrerebbe sdoganare la scelta dell’impiego del termine "Amaro" anche nei casi di Denominazioni di prodotti diversi. Tale impostazione sembrerebbe confortata dalla presenza sul Mercato di diversi altre tipologie di Prodotti, riportanti all'interno della Denominazione il termine "Amaro", che fuoriescono però dalla classificazione mercelologica propria dell’Amaro in senso stretto (i.e. Bevanda).
Seguendo l'ottica sarei quindi portata ad ammettere l'utilizzo del termine Amaro nella Denominazione di un Biscotto, motivandola come Denominazione di fantasia se riportata nel seguente modo: "Amaro Peter" immediatamente seguita dalla Denominazione descrittiva del prodotto "Biscotto Senza Glutine", in moda da non generare confusione nel Consumatore e rendere chiara la natura dell'Alimento.
Voi cosa ne pensate? Intravedete criticità?
Vi ringrazio fin da ora per i vostri commenti ed auguro a tutti buon lavoro!!
F.I