ricapitolando i tamponi e le verifiche analitiche sulle matrici, acqua compresa, vanno fatte se il rischio è significativo altrimenti sono del tutto inutili. la riodicità risponde al rischio se il rischio è alto anche ogni 24 ore se basso anche una volta anno è sufficiente se molto basso nessuna, sempre tenendo presente il pericolo, il richio ed i soggetti esposti. la verifica analitica dell'acqua per chi è oltre il contatore del gestore è un obbligo imposto dal D:Lvo 31/2001 e molte regioni hanno deliberato in merito per cui valutare la delibera della propria regione. per quanto attiene la scia riporto quanto scritto dall'avv. Dario Dongo per meglio spiegare quanto da me riportato precedentemente:
Registrazione mense scolastiche, risponde l’avvocato Dario Dongo
Buonasera avvocato,
Le sottopongo il caso di istituti comprensivi statali che svolgono attività di mensa, e sono stati sanzionati per mancata notifica all’autorità competente ai sensi del reg. CE n.
852/04.
La sanzione è stata elevata ai Dirigenti scolastici in qualità di rappresentanti legali.
Le strutture sono di proprietà del Comune, il quale con relativa gara di appalto ha assegnato la fornitura dei pasti. E in vista deIl’anno scolastico 2017/2018, ha inserito in gara d’appalto la clausola secondo cui l’aggiudicatario dovrà effettuare le notifiche all’autorità competente (SCIA) per i singoli Istituti.
Nell’attesa le porgo cordiali saluti.
(lettera firmata)
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare
Gentilissimo,
il regolamento Igiene 1 (reg. CE 852/04) ha introdotto l’obbligo di registrare presso le Autorità sanitarie competenti ogni stabilimento ed esercizio a qualsiasi titolo coinvolto nella produzione e somministrazione di alimenti, ‘from the farm to the fork‘.
L’obbligo di registrazione si applica indistintamente a ogni operatore della filiera, e deve considerarsi esteso a chi gestisce impianti e strutture – anche mobili – presso le quali siano esercitate attività di produzione e/o distribuzione e/o somministrazione di alimenti.
Nei casi delle mense – ospedaliere, scolastiche e aziendali – il gestore della struttura è tenuto a registrare la stessa presso l’Autorità sanitaria, quand’anche le mense siano gestite da soggetti terzi. (1) La registrazione della struttura risponde infatti ad alcune esigenze fondamentali, la cui ratio si evince dalla disciplina europea a garanzia della sicurezza di alimenti e bevande: (2)
– consentire alla ASL competente il censimento di ogni esercizio sul territorio ove siano svolte attività relative agli alimenti (ivi compresi magazzini e unità logistiche), anche ai fini della rintracciabilità,
– su tale base, permettere alle autorità di controllo la verifica e il monitoraggio della idoneità di infrastrutture e impianti a ospitare attività aventi a oggetto gli alimenti. Di peculiare importanza nel caso di preparazione dei cibi. (3)
La registrazione deve venire aggiornata, tra l’altro, ogni qualvolta intervengano variazioni non solo nelle attività ma anche nella struttura dei locali. I dettagli operativi – se pure definiti con modalità variabili da Regione a Regione (4) – raramente prescindono da una planimetria dei locali. (5)
Gli obblighi in esame esprimono le responsabilità di tutti coloro che ad alcun titolo partecipano alla filiera, nei confronti della collettività, per quanto attiene alla garanzia della sicurezza alimentare. Responsabilità che non possono venire delegate a terzi, né mediante atti normativi di rango inferiore ai regolamenti europei, (6) né attraverso atti amministrativi o contratti di sorta. (7)
Dario Dongo
fonte
https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/registrazione-mense-scolastiche-risponde-l-avvocato-dario-dongo
spero di non aver violato l'etica del gruppo riportando quanto sopra, cordiali saluti.