Ti ringrazio Alfcrelici, tuttavia però allora, rimanendo nel Regolamento (UE) n°1169/2011 Allegato VII, Parte E, il contesto non potrebbe essere:
Fatto salvo l’articolo 21, l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio: a) quando la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione e nella misura in cui l’ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d)
Con articolo 20 che riporta:
Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento: ...b) gli additivi e gli enzimi alimentari: i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure
ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
...Portandomi quindi, in virtù della quantità inferiore al 2% (e in barba alla "miscela di x") ad eliminare tutto ciò che non è un allergene e tutto ciò che è un coadiuvante o un additivo senza funzione tecnologica finale?
Ammetto che potrebbe sfuggirmi il senso di quel "quando la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione".
Si intende forse che la composizione di quel dato ingrediente è comunque definita per legge e non può essere modificata e quindi solo in questo caso non è necessario citarne le componenti se sotto il 2%? (Cosa che in effetti non credo riguardi il brodo vegetale)