Ma, che tu sappia, nelle confezioni preincartate è obbligatorio inserire la data di scadenza o di confezionamento?
La risposta è nel D.Lgs 109/1992. In particolare all'art. 16 "Vendita prodotti sfusi" che dice:
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
b) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove necessario;
[ Questi sono i punti a) e b) dell'art. 3 comma 1:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti; ]
5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti alimentari.
6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2 possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.
8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali.