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Vorrei sapere se il bollo CEE è davvero obbligatorio esclusivamente per le aziende che producono alimenti di origine animale. O lo è anche per quelle aziende che vengono a contatto con essi? Mi spiego meglio: le società che offrono servizi per le aziende produttrici di alimenti di orgine animale (vedi trasportatori, servizi complementari, ecc.), sono anch'esse obbligate ad avere il bollo CEE? Grazie.
Oggetto: Bollo CEE: solo x alimenti di origine animale???
Vorrei sapere se il bollo CEE è davvero obbligatorio esclusivamente per le aziende che producono alimenti di origine animale. O lo è anche per quelle aziende che vengono a contatto con essi? Mi spiego meglio: le società che offrono servizi per le aziende produttrici di alimenti di orgine animale (vedi trasportatori, servizi complementari, ecc.), sono anch esse obbligate ad avere il bollo CEE? Grazie.
Ti consiglio di leggere il Regolamento CE n.853/2004 che stabilisce “norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”.
C’è una linea guida che chiarisce il regolamento..spero di riuscire ad allegarla.
Ora non si parla più di bollo CEE ma di NUMERO RICONOSCIMENTO (per una nuova attività i moduli da compilare sono quelli che trovi nel decreto direttore centrale n.790 del 02/02/2009 - bollettino ufficiale della regione Lombardia del 12/02/2009).
il Regolamento (CE) No 852/2004 stabilisce che l'obbligo di riconoscimento (= "bollo CEE") sussiste solo per quegli stabilimenti che producono alimenti per i quali il Regolamento (CE) No 853/2004 stabilisce dei requisiti specifici: carni fresche, prodotti e preparazioni di carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, latte e prodotti caseari, uova ed ovoprodotti, prodotti della pesca, ciccioli, involucri di O.A., gelatine, collagene, ecc.
Una ditta che effettui il solo trasporto di generi alimentari, ad es., necessita della sola registrazione presso l'autorita competente.
battibr /UE
Parole chiave (versione beta)
numero riconoscimento comunitario, carne, animale, alimenti, regolamento ce n 853 2004, regolamento ce n 852 2004, fresco, prodotto caseario, autorita competente, uova, latte, gelatina, registrazione, pesche, alimenti origine animale, origine, numero riconoscimento, alimentare, requisiti, igiene alimenti