Guardate ora cosa ho trovato su Il Chimico Italiano (n°2 del 2009 - Anno XX), il bimestrale edito dal Consiglio Nazionale dei Chimici. Cito testualmente:
...il provvedimento della Regione Emilia Romagna si spingeva ad estendere la semplificazione ai “settori alimentari, in cui la manipolazione degli alimenti segue procedure consolidate, che costituiscono spesso parte della normale formazione professionale degli operatori del settore in questione”.
Il TAR del Lazio, con ordinanza 1139 dell’11 marzo 2009 ha accolto la richiesta di misura cautelare presentata dal Consiglio Nazionale dei Chimici, ed ha sospeso la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, per la parte sopra indicata, chiarendo che “le ipotesi contemplate” in questa parte della deliberazione “appaiono del tutto estranee alla fattispecie” considerata dalla citata norma della Comunità Europea.
La Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna avrà, quindi, efficacia esclusivamente per le imprese in cui non si svolge alcuna attività di produzione, trasformazione o manipolazione di prodotti alimentari (quali: chioschi di vendita, banchi, negozi alimentari, bar, caffè, imprese di trasporto e deposito prodotti alimentari, etc.).
Quindi, salvo futuri sviluppi che al momento non siamo in grado di prevedere, della delibera sopra riportata vale esclusivamente quanto previsto dalla prima delle due tabelle.
Sarebbe molto interessante riuscire a prendere visione dell'Ordinanza 1139/2009 del TAR del Lazio (Roma o Latina) e altrettanto interessante sarebbe avere una vostra opinione in proposito.
A presto!
Giulio