Esenzione piano autocontrollo (HACCP)

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Oggetto: Esenzione piano autocontrollo (HACCP)
Ciao Giulio, e un saluto a tutti voi del Forum;
a prescindere dall’ ordinanza del TAR l’applicazione di  “Procedure semplificate” nasce dall’esigenza di tutelare le piccole aziende a attività commerciali liberandole da alcune pesantezze e nei contesti modesti addirittura inutili  proprie del sistema HACCP e difficilmente sostenibili in realtà economiche al limite della sussistenza.
Il TAR ha accolto la richiesta dell’Ordine dei Chimici di sospensione del provvedimento emanato dalla Provincia dell’Emilia Romagna  perché da quanto ho capito considerato non conforme con quanto espressamente stabilito dal Regolamento CE  852/2004.
Ogni realtà produttiva dovrà a prescindere a monte di qualsiasi sentenza   affidarsi al rispetto dei prerequisiti ,del buon senso, all’efficacia e la sensibilità del sistema insistendo sulle competenze (formazione degli addetti) e sul rispetto delle norme legate alla rintracciabilità (Reg  CE 178/2002, regolamento quadro della sicurezza alimentare).
Comincio col premettere per quello che scriverò in seguito, che sono uno di quelli che crede realmente nell’HACCP e nei suoi principi come strumento per la sicurezza igienica,  ma allo stesso tempo penso che  una certa dose di concretezza sia necessaria.
Pensiamo alle piccole realtà e (vi assicuro non è per essere pessimista ahimè ce ne sono ancora) per esempio dei piccoli caseifici di montagna dove i casari spesso vedono le varie procedure e norme di buona prassi igienica come una perdita di tempo e cartaccia da compilare.
Un sistema HACCP “troppo semplificato” potrebbe essere percepito come un qualcosa da prendere “sottogamba, (anche se l’inosservanza dei prerequisiti è di per sé direttamente sanzionabile ai sensi del D.lgs 192/07), d’altro canto per tutte le motivazioni sia economiche  che dal punto di vista pratico è giusto che le piccole realtà produttive possano godere di alcune semplificazioni.
La parola “flessibilità” è ciò di cui i regolamenti e gli stessi Organi di controllo devono tenere ben presente;
il nuovo approccio è quello di proporre “adattamenti” alla legislazione per tenere sottocontrollo delle situazioni particolari, senza che venga meno sia gli obbiettivi legislativi che la sicurezza igienicosanitaria che poi sono la medesima cosa.
Le modalità operative come ho già più volte scritto dovrebbero specificare:
-i parametri dell’attività
-le attività di monitoraggio
-le azioni correttive  e le attività di verifica
Tornando all’ordinanza del TAR del Lazio bisognerebbe capire le motivazioni concrete e scientifiche che hanno spinto l’Ordine dei Chimici e lo stesso tribunale a queste decisioni.
Aspettando repliche e commenti per ora vi porgo i miei Saluti.




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Parole chiave (versione beta)

haccp, sicurezza, igienico, caseificio, monitoraggio, regolamento ce n 852 2004, legislativo, limite, regolamento ce n 178 2002, controllo, azione correttiva, formazione, parametri, non conforme, sicurezza prodotti alimentari, legislazione, verifica, rintracciabilita

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