Grassi insaturi ed omega-3: ecco i nuovi claims nutrizionali
Nell'allegato al regolamento (CE) 1924/06, meglio noto come “regolamento claims”, sono elencate le uniche informazioni nutrizionali che è consentito utilizzare nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Tale elenco è stato recentemente aggiornato (regolamento (UE) N. 116/2010)con l'inserimento di alcuni claims relativi agli acidi grassi, e precisamente:
a)FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 L'indicazione che un alimento è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.
b)RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 L'indicazione che un alimento è ricco di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.
c)RICCO DI GRASSI MONOINSATURI L'indicazione che un alimento è ricco di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto.
d)RICCO DI GRASSI POLINSATURI L'indicazione che un alimento è ricco di grassi polinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto.
e)RICCO DI GRASSI INSATURI L'indicazione che un alimento è ricco di grassi insaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 70 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto.
La ragione di tale aggiornamento è ampiamente illustrata nel Parere EFSA del luglio 2005. In tale Parere, l'Autorità conclude che gli acidi grassi omega-3, i grassi monoinsaturi, i grassi polinsaturi e i grassi insaturi hanno un ruolo importante nella dieta. Poiché alcuni grassi insaturi, quali gli acidi grassi omega-3, sono talvolta consumati a livelli inferiori a quelli raccomandati, le indicazioni nutrizionali che identificano gli alimenti fonte o ricchi di questi nutrienti possono aiutare i consumatori a fare scelte più sane.
Con l'occasione ricordo che:
# Secondo le definizioni inserite nel decreto legislativo n. 77/92 (etichettatura nutrizionale) si intende per:
- acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;
- acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;
- acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami cis, interrotti da gruppi metilenici;
# L'impiego di una informazione nutrizionale rende obbligatoria la presenza dell'etichetta nutrizionale, la quale, nei casi che stiamo esaminando, dovrà essere:
- nel caso dei claims di cui alle lettere a), b), d):
valore energetico
proteine
carboidrati, di cui:
zuccheri
grassi, di cui:
acidi grassi saturi
acidi grassi polinsaturi
fibre alimentari
sodio
- nel caso del claim di cui alla lettera c):
valore energetico
proteine
carboidrati, di cui:
zuccheri
grassi, di cui:
acidi grassi saturi
acidi grassi monoinsaturi
fibre alimentari
sodio
- nel caso del claim di cui alla lettera e):
valore energetico
proteine
carboidrati, di cui:
zuccheri
grassi, di cui:
acidi grassi saturi
acidi grassi monoinsaturi
acidi grassi polinsaturi
fibre alimentari
sodio
# Infine, è opportuno prestare particolare attenzione alla quantità di prodotto cui i valori dell'etichetta nutrizionale fanno riferimento.
Tali valori devono essere sempre riferiti a 100 g o a 100 ml di prodotto; è, inoltre, possibile esprimerli anche (ma non solo) per razione, se questa è quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione.
Questo aspetto è spesso oggetto di manipolazione da parte dei soliti furbetti: tanto per essere chiari, ecco il testo di una segnalazione che ho recentemente inviato alla rivista ALIMENTA:
Gentile direttore, seguo con interesse le pubblicità dei prodotti alimentari, prestando particolare attenzione alle acrobazie poste in essere per cercare di aggirare le pur chiare disposizioni del regolamento CE 1924/2006. Tra le altre, mi pare particolarmente scorretto ed ingannevole il tentativo di attribuire leggerezza a prodotti che in realtà non lo sono.
Caso emblematico è quello relativo al settore della biscotteria, laddove si vanta il contenuto calorico, riferendolo non già a 100 g bensì al singolo "pezzo". Ad esempio, la frase "Solo 400 calorie in 100 grammi!" non avrebbe alcun effetto, non solo perchè poco attraente, ma anche e soprattutto perchè le condizioni di impiego del claim "solo...calorie" sono le stesse previste per l'analogo "a basso contenuto calorico" (max 40 kcal/100 g). Ma se si scrive (o meglio si strilla negli spot televisivi) "Leggerissimi! Solo 8 calorie per biscotto!" l'effetto è assicurato. Senza contare che fare riferimento non ai 100 g, ma al biscotto, risulta doppiamente ingannevole per il consumatore, in quanto lo induce a raffronti tra quantità non confrontabili tra loro (biscotti di peso diverso).
A mio avviso, però, la cosa più grave di simili astuzie non è tanto il mancato rispetto della normativa, quanto piuttosto l'insulto all'intelligenza del consumatore, unito alla certezza di farla franca. E le Autorità di controllo? Beh, quanto alle sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" meglio lasciar perdere...