Involgente protettivo: definizione e caso pratico

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Oggetto: Involgente protettivo: definizione e caso pratico

Buongiorno!!

Concludo, esponendovi la sequenza logica che mi ha portato alle considerazioni di cui al "post" sopra, ricordandovi che non sono un giurista e che pertanto esse sono fornite senza garanzia alcuna (come del resto previsto dal disclaimer di questo Forum, che tutti i fruitori dovrebbero leggere attentamente!).

Ai sensi del punto b) del comma 2. dell'art.1 del D.Lgs 109/1992 si intende per prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Come facilmente intuibile, il caso del trancio di prosciutto crudo rinetra perfettamente in tale definizione. Pertanto, cercando di esprimente matematicamente la summenzionata definizione, potremmo scrivere:

trancio prosciutto crudo + imballaggio = prodotto alimentare preconfezionato

A questo punto, prendiamo in esame la Circolare n°165 del 31/03/2000 che dice:

Si ritiene utile evidenziare, poi, che la definizione di involgente protettivo è data solo ed esclusivamente per definire il concetto di tara, mentre il prodotto posto in un involucro è un preimballaggio o un preincarto, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 1 del decreto 109/92.

Pertanto, sempre applicando la logica matematica a quanto fin qui esaminato:

trancio prosciutto crudo + imballaggio = prodotto alimentare preconfezionato = preimballaggio

Tornando al D.Lgs 109/1992, all'art.9 si stabilisce che:

La quantità netta di un preimballaggio (i.e. trancio + imballaggio) è la quantità che esso contiene al netto della tara.

Ed è proprio qui il nocciolo del discorso: se ragionassimo in termini di tara (ossia: imballaggio = tara), ne conseguirebbe che la quantità netta debba essere calcolata sottraendo il peso dell'imballaggio. Tuttavia, è proprio la succitata Circolare Ministeriale 165 del 31/03/2000 che ci ricorda esistere una categoria di materiali (previsti dall'art.12 del D.M. del 21/12/82) che per loro natura non rientrano nel concetto di tara, si tratta degli involgenti protettivi. In tale In tale categoria di involgenti rientrano il cryovac e l'alluminio destinati ad avvolgere prosciutti cotti o crudi disossati.

E' evidente, pertanto, che il peso dell'imballaggio di un trancio di prosciutto crudo, non costituendo tara, non debba essere sottratto ai fini della determinazione della quantità netta.

A presto!
Giulio


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Parole chiave (versione beta)

imballaggi, tara, prodotto alimentare, prosciutto crudo, quantita netta, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, preimballaggio, peso, preconfezionato, involgente protettivo, prosciutto cotto, esame, determinazione, confezione, prodotto, alluminio, consumatore, quantita

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