Ritengo che gli esempi citati ricadano in quanto previsto dal considerando 5 del reg. 1924/06. Così, infatti, si esprime FEDERALIMENTARE nelle sue linee guida:
I descrittori generici (denominazioni) che sono stati tradizionalmente utilizzati per indicare una particolarità di una classe di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, come i digestivi o le pastiglie contro la tosse , possono essere esclusi dall applicazione del Regolamento, mediante apposita procedura da attivarsi per tramite dell Autorità nazionale (articoli 1.4 e 25.2).
Il citato art. 1.4 dice infatti che:
4. Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, una deroga al paragr. 3, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’art. 25, paragr. 3, su richiesta degli operatori del settore alimentare interessati. La richiesta è inoltrata all’autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli.
Si tratta, a questo punto, di verificare se tale procedura sia stata avviata (del che dubito): potrebbe essere interessante chiederlo direttamente alle aziende in questione e farci sapere le loro (eventuali, ma improbabili) risposte.
Saluti.
alfclerici
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Richiesta autorizzazione CLAIMS alla Commissione Europea per il tramite EFSA