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Oggetto: Applicazione artt. 28-29 del DPR 327/80
Buongiorno a tutti,
vorrei sottoporvi un quesito, al quale spero possiate rispondermi.
Con l'entrata in vigore del Regolamento 852/2004 ed in particolar modo dell'Allegato II, gli articoli 28 e 29 del DPR 327/80 rimangono validi o devono essere disapplicati? Mi riferisco ai requisiti igienico strutturali dei laboratori di produzione e confezionamento, in quanto nel Regolamento comunitario non vengono menzionate tutte le caratteristiche strutturali che invece sono richieste dal DPR. In caso di ispezione, le ASL, per sanzionare, fanno riferimento al solo Regolamento 852/2004 o al DPR 327/80?
Grazie mille
Parole chiave (versione beta)
regolamento ce n 852 2004, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, laboratorio, requisiti, ispezione, produzione, igienico, ausl, confezionamento
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