Additivi alimentari: REG. CE 1333/2008

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Oggetto:

Salve a tutti,

Il regolamento CE 1333/2008 riguardante gli additivi alimentari all'ALLEGATO II dovrebbe riportare la lista delle sostanze ammesse, ma su tutti i file disponibili in internet non c'è! qualcuno mi sa aiutare?

grazie

Alfredo


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Oggetto: Additivi alimentari: REG. CE 1333/2008
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao Alfredo!  ^__^

Ho fatto qualche ricerca su internet ed in effetti, sembrerebbe non esserci traccia dell'allegato II del Reg. (CE) 1333/2008 contenente l'elenco comunitario degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso.

L'unica informazione utile che sono riuscito a reperire proviene da un sito in lingua inglese e te la riporto di seguito:

Polyols that are permitted for use in food under Directive 94/35/EC and Directive 95/2/EC shall be transferred by 20 January 2011 in a single “Community list of food additives approved for use in foods and conditions of use” (Annex II of Regulation (EC) 1333/2008). Until this Community list is established, conditions of use of polyols are still laid down by Directive 94/35/EC and Directive 95/2/EC.

Da quanto riportato, deduco che l'elenco sia ancora in fase di approvazione.
Attendo conferme/smentite da parte degli altri utenti del forum.

See you soon!
Giulio


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Oggetto:

Sempre in riferimento al Reg. (CE) 1333/2008, aggiungo quanto reperito sul portale dell'Unione Europea:

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 20 gennaio 2010.

Tuttavia, le nuove valutazioni dell'elenco comunitario degli additivi alimentari (allegato II) e dell'elenco degli additivi alimentari il cui uso è autorizzato negli additivi ed enzimi alimentari (allegato III) dovranno essere terminate entro il 1° gennaio 2011.

Ciò sembrerebbe confermare le nostre ipotesi iniziali.

Saluti,
Giulio


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Oggetto:

Ti ringrazio per la risposta Giulio,

infatti è come pensavo, deve essere ancora completato, nel frattempo il riferimento è sempre il Decreto MinSanità n. 209/96.

Attendiamo allora!

ciao

Alfredo


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Oggetto:
Ai sensi dell'art. 30 l'elenco dovra' essere ultimato dalla Commissione entro il 20 gennaio 2011. Tale commissione dovra' prima analizzare gli additivi gia' ammessi dalle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE (in sostanza rimane ancora in vigore il DM 209/96).

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Oggetto:

Ciao a tutti,

volevo continuare la discussione ricollegandomi al post di alfclerici in quest'altra discussione ma quì poichè ritengo più corretto mantenere un filo logico di discussione.

Ho visto i tre nuovi regolamenti che attendavamo da quasi un anno, scusate la mia ignoranza ma è riportato che non sono atti legislativi cioè? dobbiamo già tenerli in riferimento visto poi che entrano in vigore a dicembre o sono solo ancora atti non ufficiali non approvati?

ovviamente la domanda è rivolta in primis ad alfclerici ma se qualcuno può rispondere gliene sarei grato!

Alfredo


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Oggetto:

TIPOLOGIA DEGLI ATTI GIURIDICI (fonte: http://europa.eu/)

L'articolo I-33 opera una distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi. Ciascuna categoria viene ripresa in un articolo specifico: articolo I-34 per gli atti legislativi e articolo I-35 per gli atti non legislativi.

Gli atti legislativi sono due, e precisamente la legge e la legge quadro.

Per il momento l'articolo 249 del trattato CE elenca i cinque atti di base ora in vigore (direttiva, regolamento, decisione, raccomandazione e parere) e i loro effetti ed è dunque possibile stabilire corrispondenze tra tali atti e le nuove denominazioni.

Così, la definizione di legge europea corrisponde a quella di regolamento come lo conosciamo attualmente. Proprio come il regolamento, la legge europea è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non richiede alcun recepimento nel diritto nazionale.

La definizione di legge quadro europea corrisponde a quella di direttiva. Essa fissa gli obiettivi da conseguire, ma demanda agli Stati membri la scelta delle misure da adottare per raggiungere tali obiettivi entro una determinata scadenza.

L'articolo I-34 specifica le modalità di adozione delle leggi e delle leggi quadro, che nella maggior parte dei casi vengono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria.

Gli atti non legislativi (articolo I-35) sono quattro: i regolamenti europei, le decisioni europee, le raccomandazioni e i pareri.

Secondo la Costituzione, il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale che realizza atti legislativi e talune disposizioni specifiche della Costituzione. Essi possono anche assumere la forma di regolamenti europei delegati o di regolamenti esecutivi.

Tali regolamenti potranno essere obbligatori in tutti i loro elementi o obbligatori soltanto per i risultati da conseguire.

La decisione europea, nella sua nuova definizione, comprenderà tanto la decisione rivolta a destinatari specifici quanto la decisione generale, diversamente dalla decisione a norma dell'articolo 249 del trattato CE, che invece interessa unicamente i destinatari da essa designati.

Figurano tra gli atti non legislativi anche le raccomandazioni e i pareri, che non hanno peraltro effetto vincolante.

L'articolo I-35, ultimo paragrafo, conferma il potere generale di raccomandazione della Commissione quale attualmente previsto all'articolo 211 del trattato CE e generalizza quello del Consiglio (articolo I-35).

Ciao Alfredo,

come vedi no problem: l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, modificato dall'1129/2011, si applica dal 1° giugno 2013.

Sarebbe interessante che gli utilizzatori, dopo attenta lettura, ci relazionassero sulla principale novità dell'allegato: non più ordinato in funzione degli additivi, bensì in funzione delle categorie di alimenti (all. II, parte D).


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Oggetto:

Mi correggo: parte E


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Oggetto:

E' uscito il regolamento ue 1129_2011 del 11/11/2011:modifica allegato II del reg.ce 1333/2008


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Oggetto:

RegUE 1129/2011- Modifica Allegato II - RegCE 1333/2008

            Noto con dispiacere che nell’ambito di carne e derivati la ricerca di quanto applicabile ai prodotti tipici italiani, globalmente conosciuti, apprezzati fino ad essere purtroppo oggetto di contraffazione, deve essere fatta non con le denominazioni specifiche nostre, ma a tentoni, per “prodotti analoghi” a quelli orgogliosamente, tipicamente denominati da altri Stati membri.

            Avrà partecipato qualche incaricato italiano alle Commissioni?


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Parole chiave (versione beta)

legislativo, additivi, legge, regolamento ce n 1333 2008, alimentare, alimenti, prodotti tipici italiani, contraffazione, base, enzima, carne

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